tratto da self-entilocali.it
Abruzzo, del. n. 120- Approvazione bilancio di previsione
Pubblicato il 11 giugno 2020
Un Sindaco ha richiesto un parere in merito a quale sia il termine per l’approvazione del bilancio al fine di poter istituire l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle attività di accertamento dei tributi erariali, così come disposto dall’art. 1 comma 1091 della l. 145/2018.
I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione n. 120/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 Giugno, hanno precisato che l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle attività di accertamento dei tributi erariali, così come disposto dall’art. 1 comma 1091 della l. 145/2018 può essere istituito soltanto laddove gli enti locali abbiano approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, così come disposto dall’art. 151 comma 1 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).
La Corte dei Conti ha precisato altresì che:
-nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (art. 163 comma 1 del d.lgs. 267/2000);
-in caso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) non è consentito il ricorso all’indebitamento ma gli enti possono impegnare solo spese correnti, spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In pendenze dell’esercizio provvisorio gli enti locali possono ricorrere all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.
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