12/06/2018 – Reclutamento del personale con preesistenti graduatorie: i chiarimenti della Corte dei Conti

Reclutamento del personale con preesistenti graduatorie: i chiarimenti della Corte dei Conti

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

 

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la delibera n. 189 del 1 giugno 2018, dopo una meticolosa ricostruzione della normativa di riferimento, evidenzia l’iter normativo-procedurale che gli enti locali devono seguire al fine di reclutare personale tramite preesistenti graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni.

La domanda del Comune

Il comune ha posto una istanza alla Corte dei Conti territorialmente competente del Veneto a seguito del fatto di essere venuto a conoscenza del contenuto di una delibera (n. 28 del 28 febbraio 2018, emessa dalla Sezione Regionale di Controllo dell’Umbria) nella quale, in riferimento alla possibilità di utilizzare le graduatorie vigenti ai fini assunzionali, veniva affermato che “l’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali non è consentita per i posti istituiti successivamente all’indizione del concorso che ha dato origine a detta graduatoria”.

Il comune istante evidenzia che tale precetto sembra valere solo per le graduatorie “interne all’Ente” e che, ad oggi, “la dottrina non ha ritenuto sussistere un tale limite per le graduatorie di altri Enti”.

Il comune istante osserva poi che la più recente normativa, per ragioni di economicità, obbliga ad avvalersi di graduatorie di altri Enti prima di indire dei concorsi, ma non fa parola del limite sopra evidenziato mentre la giurisprudenza contabile nella citata deliberazione della Sezione Umbria sembrerebbe imporre tale limite anche all’utilizzo di graduatorie di altri enti.

Nell’istanza, pertanto, l’ente locale alla luce delle richiamate considerazioni chiede, pertanto, se il limite dato dalla preesistenza del posto vacante rispetto alla indizione del concorso valga anche nel caso di utilizzo di graduatorie di altri enti.

La normativa di riferimento

L’art. 6D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all’attuale comma 2, terzo periodo dispone “.…..le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’art. 35, comma 2″.

Il successivo art. 30, al primo e secondo periodo del comma 1, prevede “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.

La medesima norma al comma 2-bis stabilisce, altresì, che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.

La norma coerentemente con l’ordine fissato dal richiamato art. 6D.Lgs. n. 165 del 2001, impone alle amministrazioni, in ordine ai propri fabbisogni di personale, di ricoprire i “… posti vacanti in organico necessariamente e prioritariamente mediante passaggio diretto di dipendenti …” con ricorso alla procedura di mobilità volontaria di cui al comma 1, del medesimo art. 30, e solo poi, ove questa non vada a buon fine, al reclutamento.

La procedura di mobilità

La Corte dei Conti veneta analizza, in riferimento al principio che sta alla base della necessaria priorità della procedura di mobilità rispetto al reclutamento, i seguenti principi interpretativi della giurisprudenza contabile:

– “La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall’ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse..”(SS.RR. in sede di controllo Deliberazione n. 53/2010);

– “… relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’art. 1, comma 562L. n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali” (SS.RR. in sede di controllo Deliberazione n. 53/2010);

– “… Diverso il caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia l’assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso amministrazioni non soggette vincoli assunzionali. In tal caso per l’ente ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova unità di personale, risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il problema dell’imputazione del trasferimento ad un non previsto contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe alla neutralità finanziaria dell’operazione considerare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni consentite all’ente di provenienza del dipendente …” (SS.RR. in sede di controllo Deliberazione n. 59/2010);

– “… né la normativa sulla mobilità disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all’interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di finanza pubblica. La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purché a conclusione dell’operazione non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell’ammontare della spesa di personale, fatte salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a ciascun ente…” (Sezione Lombardia deliberazione n. 521/2010/PAR);

– “… la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l’amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell’avvenuta cessazione del contratto (…), spesa che rimane inalterata in termini globali nell’ambito dell’intero settore pubblico (…..) corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità” (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21 del 9 novembre 2009).

I vincoli previsti

La Corte dei Conti veneta evidenzia i vincoli assunzionali generali ai quali sono soggette tutte le amministrazioni pubbliche e quelli specifici per le amministrazioni locali, che queste ultime debbono osservare ove, una volta inutilmente esperita la procedura di mobilità, vogliano coprire delle vacanze di posti in organico mediante reclutamento tramite concorso o mediante utilizzo di graduatorie esistenti, proprie o di altri enti.

Accanto ai vincoli di carattere generale, la Corte dei Conti veneta evidenzia gli ulteriori vincoli specifici ai quali possono essere soggette le amministrazioni dei vari comparti in relazione alla specifica disciplina all’occorrenza prevista dal legislatore tra i quali vi rientrano ; il rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e per l’invio alla banca-dati delle Pa dei relativi dati; la trasmissione delle informazioni dai beneficiari di spazi finanziari; l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013; il conseguimento di almeno il 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali nell’esercizio; l’invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali; l’assenza della condizione di deficitarietà s trutturale e di dissesto.

Occorre altresì, ricordare, sottolineano i giudici contabili che, con la conversione in legge del D.L. n. 101 del 2013 (avvenuta con L. n. 125 del 2013), il legislatore ha ribadito, all’articolo 4, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Le conclusioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti del Veneto, nella delibera oggetto del presente commento, nell’evidenziare il quadro normativo e interpretativo che deve guidare l’ente locale in materia di utilizzo delle graduatorie vigenti in sede di reclutamento di personale, sottolinea che mediante l’utilizzo della graduatoria viene individuato il candidato idoneo, utilmente collocato da poter assumere; i giudici contabili evidenziano che l’assunzione di personale da parte delle amministrazioni (in questo caso ente locale) resta subordinata ad una serie di adempimenti e, tra questi, vi è il necessario e preventivo ricorso alla procedura di mobilità. L’istituto della mobilità volontaria è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane.

La mobilità, dunque, va obbligatoriamente attivata in via prioritaria anche quando l’amministrazione intenda ricorrere allo scorrimento di graduatoria (propria o di altra amministrazione). Di conseguenza, l’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace seppur possa far propendere l’amministrazione locale ad escludere l’indizione di un nuovo concorso (non le amministrazioni centrali che sono obbligate a ricorrervi), non prevale sulla mobilità volontaria.

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