Print Friendly, PDF & Email

L’analisi dei rischi è un aspetto fondamentale del piano anticorruzione che va obbligatoriamente redatto dalla sola amministrazione

 

I giudici contabili condannano il dirigente di una PA per danno erariale discendente dall’aver conferito all’esterno la redazione della mappatura dei rischi per il piano anticorruzione. La scelta, infatti, di far effettuare l’analisi del rischio all’esterno da soggetto esterno alla PA, appare in contraddizione con la norma dell’art. 1, comma 8, L. n. 190 del 2012 che prevede espressamente il divieto di redazione del piano anticorruzione da parte di soggetti terzi. L’affermazione, inoltre, che la mappatura del rischio sarebbe un elemento prodromico alla redazione del piano, non convince i giudici contabili, in quanto l’analisi dei rischi è un aspetto fondamentale del piano stesso e ne costituisce una delle componenti più significative, secondo quanto previsto dalla stessa ANAC nei propri modelli. Infine, non può escludersi, in linea di principio, che una parte della mappatura dei rischi possa essere oggetto di affidamento a terzi, ma ciò potrà avvenire quando la struttura di cui devono essere valutati i rischi sia molto complessa.

Torna in alto