Dal sito biblus-net un articolo di  Francesca Ressa

 

Stampa articolo PDF

In vigore dal 20 maggio l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione e dei “clienti forti” di corrispondere al professionista un equo compenso. Nulle alcune clausole contrattuali svantaggiose per il professionista

 

Le grandi aziende, la Pubblica Amministrazione, le imprese bancarie e assicurative devono obbligatoriamente corrispondere ai professionisti un “equo compenso” conforme ai parametri ministeriali e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Questo il principio cardine della legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 104 del 5 maggio 2023), le cui disposizioni saranno in vigore dal 20 maggio prossimo.

Diventa così obbligatorio per il professionista pretendere verso le PA ed i “clienti forti” un compenso equo, proporzionato alla prestazione resa e conforme ai parametri; l’eventuale violazione può essere sanzionata dall’Ordine professionale. Al fine di evitare potenziali controversie legali è fondamentale determinare correttamente i compensi professionali: a tal proposito ti suggerisco di utilizzare un software per la determinazione dei corrispettivi professionali, costantemente aggiornato. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi anni è cambiato più volte il calcolo delle tariffe e dei parametri per la determinazione dei compensi professionali: dopo la liberalizzazione delle tariffe nel 2006, si è deciso di optare per la definizione di parametri professionali, che definiscono gli importi di riferimento, stabiliti per ciascuna categoria e attività, mediante decreto ministeriale.

Equo compenso: ecco cosa prevede la legge n. 49/2023

Il professionista deve pretendere un compenso conforme ai parametri: questo in partica quanto previsto dalla legge n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“.

Le disposizioni a breve in vigore garantiscono un equo compenso per:

  • avvocati;
  • professionisti iscritti agli Ordini e Collegi;
  • professioni non organizzate in Ordini o Collegi.

L’obbligo vige solo nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento (anche in forma associata o societaria) delle attività professionali svolte in favore di:

  • imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
  • imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

I contenuti

Ecco cosa contiene la nuova norma.

  • Art. 1. Definizione
  • Art. 2. Ambito di applicazione
  • Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo
  • Art. 4. Indennizzo in favore del professionista
  • Art. 5. Disciplina dell’equo compenso
  • Art. 6. Presunzione di equità
  • Art. 7. Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo
  • Art. 8. Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale
  • Art. 9. Azione di classe
  • Art. 10. Osservatorio nazionale sull’equo compenso
  • Art. 11. Disposizioni transitorie
  • Art. 12. Abrogazioni
  • Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

Cosa si intende per “equo compenso”?

L’equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dagli ordini professionali.

In pratica, il compenso del professionista potrà ritenersi equo se è proporzionato ai seguenti elementi:

  • quantità e qualità del lavoro svolto;
  • contenuto e caratteristiche della prestazione professionale;
  • compensi previsti dalla disciplina ministeriale, ai sensi dei dm 140/2012 e dm 17 giugno 2016.

Per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, infatti, si parla di compenso equo se conforme ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

  • dm 140/2012 (decreto “parametri”) che introduce i parametri a cui i giudici devono attenersi per determinare i compensi in caso di controversie;
  • dm 17 giugno 2016 (decreto “parametri-bis”) che fissa i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri.

Saranno invece nulle le pattuizioni che prevedono un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali.

Cosa sono i parametri professionali?

I parametri professionali rappresentano degli importi che vengono stabiliti, per ogni categoria e attività, attraverso un decreto ministeriale e devono rappresentare il punto di riferimento al quale si rivolgeranno i professionisti e i grandi clienti.

I parametri previsti dai decreti ministeriali saranno l’architrave su cui si basa l’equo compenso anche se ci sarà da fare un grande lavoro di aggiornamento. Infatti, esclusi quelli per gli avvocati, tutte le altre categorie partiranno da compensi vecchi anche di decenni.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali.

Qual è l’obiettivo dell’equo compenso?

L’obiettivo della legge è quello di evitare lo sfruttamento economico e tutelare i professionisti che prestano la loro opera professionale; più precisamente intende tutelare il professionista nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, nonché di imprese bancarie e assicurative e grandi imprese.

In particolare l’equo compenso si applica a garanzia del professionista, che nella maggioranza dei casi si trova in una situazione di debolezza contrattuale, per una remunerazione giusta e proporzionata al lavoro svolto a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e nei rapporti contrattuali con committenti forti quali: PA, banche, compagnie assicurative ed aziende di grandi dimensioni (con più di 50 dipendenti o con fatturato superiore a 10 milioni di euro).

A chi si applica l’equo compenso?

L’equo compenso si applica nell’ambito dei rapporti contrattuali tra professionisti e:

  • Pubblica Amministrazione;
  • banche;
  • assicurazioni;
  • grandi aziende con oltre 50 lavoratori e più di 10 milioni di fatturato.

Stando ai dati Inps e Registro imprese incrociati con il censimento delle PA e delle partecipate sono circa 80.000le aziende e le Pubbliche Amministrazioni per le quali l’equo compenso sarà obbligatorio verso tutti i professionisti e i consulenti; in particolare sarà obbligatorio rimanere negli intervalli di compensi indicati dai parametri, categoria per categoria, per:

  • circa 27.000 le PA;
  • oltre 51.000 le aziende private con soglie alte di fatturato e dipendenti.

Quale tipo di prestazione professionale?

Le disposizioni contenute nella norma si rivolgono agli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e alle professioni non riconosciute, di cui al comma 2 dell’art. 1, legge n. 4/2013; in particolare, si applicano alle prestazioni professionali rese in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.;
  • trovano fondamento in convenzioni.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

Gli accordi in violazione della disciplina in materia di equo compenso determinano la nullità delle clausole contrattuali svantaggiose per il professionista (con conseguente conservazione delle altre parti del contratto). In pratica sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, ossia inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali.

L’elenco delle clausole vessatorie è ben lungo: nulle le pattuizioni che prevedono:

  • un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali.
  • il divieto per il professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese;
  • al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • altro.

Cosa succede in caso di non applicazione dell’equo compenso?

Qualsiasi accordo (convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari, ecc.), qualora preveda un compenso inferiore ai valori determinati secondo il dm Parametri, deve essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente, in modo tale da far valere la nullità della pattuizione e da chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

Indennizzo a favore del professionista

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Sanzioni da parte dell’Ordine professionale

L’eventuale violazione può essere sanzionata dall’Ordine professionale: i professionisti che pattuiscono un compenso non equo sono soggetti a sanzioni disciplinari dei rispettivi Ordini e Collegi professionali ed all’adozione di specifiche norme deontologiche.

Gli Ordini ricopriranno, quindi, un ruolo centrale: dovranno rivedere il Codice deontologico inserendo sanzioni per il professionista che consegna un preventivo non equo ossia “non proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri“.

Pertanto le sanzioni colpirebbero solo i professionisti dotati di un Codice deontologico, creando una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate.

Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

I Consigli nazionali degli Ordini o Collegiali professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. Saranno proprio gli Ordini, in ultima istanza, a valutare la congruità delle parcelle; se richiesto, infatti, dovranno rilasciare un parere di congruità sulle parcelle per i professionisti che si rivolgono al giudice contro i compensi fuori norma. Il parere varrà anche come titolo esecutivo per riscuotere il compenso.

In particolare, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo anche in riferimento a tutte le spese sostenute e documentate, se:

  • rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Osservatorio nazionale sull’equo compenso

Viene istituito l’osservatorio nazionale sull’equo compenso al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella legge; è affidato, inoltre, agli Ordini professionali la vigilanza sull’applicazione della norma.

Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale

Novità anche in materia di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale: il termine decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Quando entrano in vigore le nuove regole?

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 20 maggio 2023; non si applicano alle convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore della legge.

Il parere delle associazioni

La legge sull’equo compenso, che rende nulle tutte le clausole che violano le “tariffe” dei parametri o sono vessatorie, è senz’altro un primo ed importante traguardo per tutti i professionisti da quel 2006, anno in cui furono liberalizzate le tariffe: parere favorevole, infatti, da parte di diverse associazioni (Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti, ProfessionItaliane, Fondazione Inarcassa, Notariato).

In particolare viene espressa soddisfazione per questa norma che rappresenta un indiscutibile passo avanti restituendo dignità al professionista e valorizzandone il ruolo sociale, economico ed istituzionale con il consequenziale beneficio di servizi di qualità, per cui si auspica una rapida approvazione della legge.

 

Per redigere un preventivo può tornare utile un criterio di riferimento come il dm 140/2012, che stabilisce in buona sostanza quanto un giudice liquiderebbe in caso di contenzioso. Al riguardo, ti consiglio un software calcolo parcelle per preparare preventivi chiari e professionali per lavori privati in linea con il dm 140/2012 per lavori privati.

 

 

Nessun tag inserito.

Torna in alto