tratto da self-entilocali.it

Consorzi intercomunali: il segretario può essere quello di un comune aderente

 

Il segretario di un comune aderente a un consorzio intercomunale può essere nominato anche segretario di quest’ultimo ente e percepire il relativo compenso, senza incorrere in alcun caso di violazione dell’articolo 9 del d.lgs. 39/2013 e dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Tali enti sono assimilati, per la loro disciplina, alle aziende speciali e, pertanto, in quanto enti pubblici economici vanno ricondotti “ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di “ente pubblico” contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo. Pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 39/2013, non sussiste incompatibilità tra incarico di segretario generale nell’amministrazione comunale e carica di segretario generale di un’azienda speciale anche in forma consortile, costituita dal medesimo comune con altri comuni per la gestione del servizio pubblico intercomunale di trasporto, ai sensi del d.lgs. 267/2000”.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac, nell’orientamento 15/2015, a seguito della richiesta di chiarimenti presentata dal segretario generale di un comune, sede di un consorzio per la gestione dei trasporti intercomunali, in merito alla legittimità del conferimento dell’incarico di segretario del consorzio al segretario di un ente locale aderente.

L’Anac ha chiarito che il contesto normativo di riferimento di un consorzio, costituito per la gestione associata del servizio di trasporti pubblici locali come nel caso di specie, rientra nel novero dei consorzi per la gestione associata dei servizi.

Secondo l’Autorità, i consorzi intercomunali sono assimilabili alle aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL, in quanto sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica autonoma, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, legati all’amministrazione locale da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all’indirizzo, al controllo e alla vigilanza.

Come osservato dalla giurisprudenza, “sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (…)” (Cons. Stato 20 febbraio 2014 n. 820).

In altri termini, le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali economici sono enti pubblici titolari di impresa, che agiscono con gli strumenti di diritto comune.

E’ stato ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza che detti enti “restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici” (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075).

Sulla base delle caratteristiche evidenziate, le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 114 del TUEL) anziché rientrare nella nozione di “ente di diritto privato regolato o finanziato dall’amministrazione che conferisce l’incarico” deve essere ricomprese tra “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati” (articolo 1, comma 2, lettera b) D. lgs 39/2013).

Con riguardo agli enti pubblici, il d.lgs 39/2013 individua cause di incompatibilità di posizioni dirigenziali soltanto con riguardo alle cariche di componenti di organi di indirizzo (art. 12, D.lgs 39/13).

Nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste per i dirigenti interni ed esterni della pa, dall’articolo 12, comma 4, lettere a-c, del predetto decreto legislativo, attiene all’assunzione di incarichi amministrativi negli enti pubblici, giacché tali incompatibilità sono previste esclusivamente per l’assunzione di cariche relative agli organi di indirizzo.

Pertanto, nelle disposizioni del d.lgs. 39/2013, non sussiste alcuna causa di incompatibilità tra la carica di segretario generale di ente pubblico locale e quella di segretario generale di un’azienda speciale (costituita in forma consortile), anche intercomunale, per la gestione di un servizio pubblico locale, quale quello dei trasporti.

Restano, tuttavia, da considerare le cautele di cui all’articolo 6 bis della legge 241/90, nonché all’articolo 6 del DPR 62/2013, con riferimento al possibile conflitto di interessi nell’assegnazione dell’incarico.

 

Nessun tag inserito.

Torna in alto