Compatibilità tra collocamnto in aspettativa ed esercizio di attività personale
Sul portale della Autonomie Locali della Regione Griuli Venezia Giulia, lo scorso 10 aprile è stato diffuso un parere circa la possibilità per un sindaco dipendente a tempo parziale al 50% di una PA e libero professionista, di richiedere il collocamento in aspettativa presso l’ente di appartenenza, continuando in seguito a svolgere attività libero professionale.
Secondo la giurisprudenza civilistica, l’aspettativa ha lo scopo di rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche, l’espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato.
L’art. 86, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che l’amministrazione locale assuma a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i sindaci lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa. Inoltre, l’art. 81, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che i sindaciche siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Pertanto, si evince che l’ordinamento consente al lavoratore dipendente a tempo parziale al 50% di esercitare attività professionale, parimenti riconosce al lavoratore dipendente/amministratore locale il diritto di richiedere il collocamento in aspettativa per tutta la durata del mandato elettivo.
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