tratto da giurisprudenzappalti.it
Concorso di idee e livello della progettazione
Tar Molise, sez. I, 11 marzo 2020, n. 91
Scritto da Elvis Cavalleri 11 Marzo 2020
 
 
 
La disciplina sul concorso di idee contenuta nell’art. 156 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (…)”.
“Nel concorso di idee, quindi, ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta ideativa”, un’idea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti sviluppi e non un progetto definito in ogni suo aspetto.
Ne consegue che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara del concorso in oggetto possono essere censurate solo ove si pongano in contraddizione con quanto richiesto del bando di gara o da specifiche disposizioni di legge e non certo se riguardanti il merito dell’attività amministrativa.
Nel caso di specie, nessuna delle censure introdotte dal ricorrente si appunta su profili richiesti dal bando a pena di esclusione, o su specifiche violazione di legge, riguardando le stesse aspetti riconducibili a valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Rispetto a queste ultime il presente sindacato deve limitarsi alla verifica se i motivi di ricorso proposti intercettino profili di manifesta irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, i cui margini devono ritenersi amplissimi trattandosi di valutare “un’idea”.

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