lentepubblica.it • 11 Marzo 2019
Le Differenze tra Procedura Negoziata senza Bando e Affidamento Diretto secondo il TAR Napoli, 04.03.2019 n. 1204.
Nel caso specifico, è stata contestata la violazione dell’art 63 co 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati».
La parte ricorrente deduce che, nel caso di specie, difettavano sia il presupposto dell’urgenza, sia quello dell’impossibilità di rispettare i termini procedimentali ordinari.
La decisione
L’art. 63, primo comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando (…) attesa la sua portata acceleratoria e compressiva del principio di concorrenza, deve essere inteso come disciplina di stretta interpretazione.
Tale espressione deve essere interpretata come assoluta impossibilità di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione.
Il carattere di urgenza sia stato disciplinato nella sistematica del Codice secondo un ordine di graduazione che ne impone la soddisfazione pur sempre con il prioritario ricorso alle procedure ordinarie, sebbene in regime accelerato, solo in via successiva consentendo il ricorso all’istituto eccezionale di cui all’art. 63, secondo comma, lettera c),
Il TAR ha anche infine ravvisato la violazione del sesto comma dell’art. 63 che imponeva alla stazione appaltante non solo la consultazione di altri operatori economici (non essendosi in presenza di un affidamento diretto, nemmeno applicabile nel caso di specie, ma pur sempre di una procedura negoziata), ma anche la previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
A questo link il testo completo della Sentenza del TAR Napoli.
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