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Accesso Civico Generalizzato. Tagliando, revisione o sostituzione del veicolo?

11 marzo 2019 – di Massimo Di Rienzo & Andrea Ferrarini

Siamo all’alba del terzo anno di attuazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. Qui su @spazioetico ne abbiamo parlato tanto ed abbiamo accompagnato la nascita e lo sviluppo di questo controverso nuovo meccanismo di accesso a dati e documenti della pubblica amministrazione. Durante questi anni abbiamo avuto la possibilità, attraverso numerosi interventi formativi e la realizzazione del Manuale Operativo sull’accesso civico generalizzato, di farci una idea di come sta funzionando e delle criticità applicative che sta mostrando.

Spesso si sente dire in giro che l’accesso civico generalizzato ha bisogno di un “tagliando“, cioè, di un intervento correttivo da parte del legislatore, un po’ come si fa con le automobili che, dopo un periodo di utilizzo, devono essere portate dal meccanico per una serie di verifiche che consentono di viaggiare in sicurezza e, nel lungo periodo, di risparmiare sulla manutenzione, allungando la vita dell’automobile. Interventi non strutturali ma la sostituzione di parti deteriorabili.

Siamo proprio sicuri che per l’accesso civico generalizzato sia sufficiente un tagliando? I due anni di attuazione hanno evidenziato alcuni problemi strutturali. Proviamo ad approfondire un po’.

Partiamo dalla prima questione: l’assenza di motivazione. Come noto, infatti: “in forza del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, il diritto all’accesso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva […] e non richiede motivazione”.

Nel Manuale operativo sull’accesso civico generalizzato, pubblicato nel giugno 2018, scrivevamo:


“L’assenza di motivazione è uno degli aspetti più problematici dell’ACG. Il cittadino non è obbligato a comunicare le ragioni che lo spingono a voler accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ufficio, né l’uso che intende fare delle informazioni che ne potrà ricavare.

Veramente il non dover dare motivazione aumenta le garanzie di trasparenza? Oppure crea semplicemente asimmetria informativa, rendendo difficile la valutazione delle istanze? I dati e i documenti acquisiti tramite ACG sono pubblici e quindi possono essere liberamente diffusi. I rischi associati a tale diffusione non possono essere calcolati in modo razionale, se non sono note le motivazioni del richiedente e il possibile conseguente uso che il richiedente farà dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisite. 

Un proverbio dice che “il mondo e bello perché è vario” e quindi il cittadino potrebbe voler accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti per le ragioni più disparate:

  • per esprimere un’opinione sulla base di dati e informazioni qualificate;
  • per controllare l’attività dell’amministrazione e sull’uso delle risorse pubbliche;
  • per favorire i propri interessi personali o commerciali;
  • per raccogliere informazioni su un soggetto interno all’amministrazione o su un soggetto che è in relazione con l’amministrazione;
  • per far perdere tempo all’amministrazione;
  • per curiosità personale.

Solo le prime due motivazioni sono in linea con gli obiettivi che il legislatore si era prefissato, quando ha introdotto l’ACG nell’ordinamento italiano. Tuttavia, come chiarito dal comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, l’accesso generalizzato non richiede motivazione e quindi le intenzioni del richiedente non influiscono sul suo diritto alla conoscenza e non possono essere addotte come motivazione per negare l’accesso.

In conclusione l’ACG, come descritto nel d.lgs. 33/2013, è una sorta di “ibrido”: una specie di accesso documentale finalizzato alla trasparenza, che rende pubblici dati e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione, scarsamente coordinato con la L. 241/1990, ma che interferisce continuamente con la L. 241/1990, perché può essere usato dal cittadino anche per accedere agli atti amministrativi, senza fornire agli uffici tutte le informazioni utili, per valutare la sua istanza.

L’enfasi posta sull’assenza di motivazione doveva, nelle intenzioni del legislatore, fare intendere che si stava introducendo un meccanismo di accesso assai diverso da quello documentale.

Nella prima fase di attuazione della normativa, effettivamente, abbiamo assistito e ci sono stati riferiti diversi eventi di “stalking istituzionale” che sono stati resi possibili attraverso il nuovo istituto dell’ACG; si tratta di una emergente e pericolosa modalità di relazione tra cittadino e pubblica amministrazione”.


 

Puntualmente, i nodi sono venuti al pettine. In maniera sempre più evidente nel corso dei primi due anni di attuazione. E in maniera eclatante a febbraio di quest’anno (2019) con un Parere del Garante della Privacy (n. 9086500 del 7 febbraio 2019).

Questo Parere prende in considerazione una richiesta di accesso alla liquidazione di incarichi a professionisti risalenti nel tempo, che – secondo quanto evidenziato dall’amministrazione – sarebbero riferibili «ad un arco temporale dal 1992 all’anno 2010, non oggetto, pertanto, di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D Lgs 33/2013».

Il richiedente che aveva presentato l’istanza aveva stretti legami con un precedente richiedente che si era visto negare l’accesso “in ragione di vicende giudiziarie che hanno coinvolto il richiedente e il soggetto controinteressato e della conseguente «esigenza di tutelare taluni degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, in riferimento a gravi vicende giudiziarie che hanno visto vittima [lo stesso] professionista controinteressato», come descritto più specificamente in atti“.

Il Comune ha, pertanto, condotto una indagine volta a individuare un legame (sospetto) tra primo e secondo richiedente ed è giunto alla conclusione che il secondo accesso era stato formulato “allo scopo di eludere quanto deciso dal Comune con il primo provvedimento di diniego, considerando che i motivi del precedente diniego si fondavano, come detto, sull’esistenza di vicende personali intercorrenti fra l’istante e il soggetto controinteressato“. Il termine “stocastica” viene dal greco antico e ha a che fare con quel brivido di delusione che ti prende alla schiena quando compri un gratta e vinci e sotto la lastrina c’è scritto: “Ritenta, sarai più fortunato“. E’ più o meno quello che è successo con questa istanza di accesso civico generalizzato. Se ti viene negato un accesso (civico generalizzato oppure ex 241/90), ritenta e sarai più fortunato!

Insomma, il primo richiedente “c’aveva provato“; poi visto che si era visto rigettare l’istanza ha pensato: “mo’ te frego io” (immaginate il tutto in dialetto agrigentino). Ha chiamato una specie di prestanome e ha reiterato la richiesta d’accesso.

Tipica vicenda italiana si direbbe, che però apre uno squarcio profondo sulla debolezza del (nuovo?) istituto chiamato accesso civico generalizzato.

Infatti il Garante afferma:

  • Spetta all’Ente destinatario dell’istanza di accesso civico valutare la veridicità delle predette circostanze.

Cosa significa? Che, diversamente da quanto stabilito dalla legge, l’ufficio che gestisce l’istanza dovrebbe verificare (nella gran parte dei casi in condizioni di assoluta asimmetria informativa visto che non c’è obbligo di motivazione) CHI ha richiesto l’accesso e perché.

Poco tempo dopo il TAR Puglia afferma, nella sentenza SEZ. III, 11 febbraio 2019, n. 242, una importante massima, con cui fa rientrare dalla finestra quello (la motivazione) che era uscito dalla porta:

A meno che non si voglia dare un’interpretazione così estensiva da risultare abrogativa della Legge n. 241/1990, la disciplina dell’accesso civico generalizzato prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013, non può che essere interpretata come del tutto alternativa alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e azionabile, da chiunque, solo in caso di un interesse alla legittima azione amministrativa e al suo controllo da parte della collettività e non nei casi in cui venga, invece, azionata una pretesa del singolo per suo esclusivo e concreto vantaggio“.

Proviamo a mettere insieme le due interpretazioni. L’ufficio che riceve le istanze di accesso DEVE valutare se la richiesta è motivata da un interesse al controllo sull’operato della PA. L’accertamento della incoerenza della motivazione legittima il diniego, diversamente da quanto espresso dalla legge al comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, secondo cui l’accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione se non per tutelare interessi pubblici e privati.

Queste ed altre ricostruzioni giurisprudenziali sembrano affermare, dunque, il principio che una “motivazione” del richiedente sia dirimente al fine di distinguere i due meccanismi di accesso (ACG e 241/90) che altrimenti si sovrappongono sempre. 

Si sancisce, pertanto, ciò che quasi un anno fa avevamo paventato, cioè che l’assenza di motivazione non fa altro che gettare gli uffici nella più totale asimmetria informativa. Agli uffici viene richiesta un’attività istruttoria complicatissima. 

Inoltre, si genera un concreto rischio di azzardo morale, dal momento che se un ufficio vuole rigettare l’istanza per coprire mala-gestio o peggio, avrà a disposizione un’ulteriore motivazione ad escludere, peraltro fortemente discrezionale.

Veniamo alla seconda questione: la esclusione della materia della contrattualistica pubblica dall’accesso civico generalizzato.

Come è noto, l’accesso civico generalizzato è escluso (esclusione assoluta) nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Nel nostro Manuale avevamo individuato almeno due casi in cui si verificherebbe una esclusione assoluta (si tratta del Passo 4 della nostra check-list):

  1. La Legge Urbanistica (L. 1150/1942) prevede, all’art. 9, primo comma, che “il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione”. Quindi, l’ufficio che riceve un’istanza avente ad oggetto un progetto di piano regolatore generale dovrebbe negare l’accesso e indicare al richiedente le modalità previste dalla legge per prenderne visione.
  2. Anche l’accesso alle liste elettorali è regolato dall’art. 51 del DPR. 223/1967 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), in base al quale, gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. Le liste elettorali, pertanto. possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

Ci siamo chiesti più volte se esistessero altri casi in cui l’accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti richiesti fosse subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, co. 1 della L. 241/1990.

Quando, lo scorso anno, con la Sentenza 18 luglio 2018, n. 197 il TAR Parma ha stabilito che la speciale disciplina contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli Appalti) per l’accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica deve essere considerata come un caso di esclusione assoluta della disciplina dell’accesso civico, “Eccone un altro!” abbiamo esclamato.

Ma non avevamo fatto i conti con una precedente sentenza del TAR Campania (che avevamo, peraltro, inserito nel nostro Manuale come “caso studio”). Nel 2017, la Sesta Sezione del TAR della Campania ha riconosciuto il diritto di una azienda a ricorrere all’ACG per “visionare ed estrarre copia degli atti della Direzione dei lavori e/o del RUP, di estremi e data non conosciuta, da cui possa evincersi se l’appaltatore ha posto in opera i tubi offerti

Si parla di tubi, perché l’azienda aveva partecipato a una procedura selettiva avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di estensione della rete fognaria di un Comune. La gara era stata vinta da una ditta concorrente, che aveva offerto di porre in opera tubi in PVC rigido denominati Alvehol, di diametro mm. 800 e mm. 1.200 con rigidezza anulare SN 16, di difficile (se non impossibile) reperimento sul mercato.

Il Comune aveva  negato l’accesso, sostenendo che:

  • l’istanza di ACG era ispirata da motivazioni diverse (quelle del concorrente che ha perso la gara) da quelle che dovrebbero ispirare l’accesso civico generalizzato;
  • inoltre, non vi sarebbero i presupposti (previsti dal codice degli appalti) per concedere l’accesso agli atti avendo la ricorrente fatto acquiescenza agli esiti della gara.

IL TAR CAMPANIA HA OSSERVATO QUANTO SEGUE:

  • l’istanza non è stata formulata ai sensi della normativa sugli appalti.
  • la richiesta di verificare l’effettiva posa in opera dei tubi promessi dalla controinteressata rientra pienamente nella finalità voluta dalla legge di consentire un controllo sull’uso delle risorse pubbliche.
  • l’indagine sulle “reali motivazioni” del richiedente l’accesso civico generalizzato esula dai compiti attribuiti al Comune che deve limitarsi a verificare che non ricorrano casi di esclusione previsti dalla legge.

CHIARAMENTE, PER IL TAR DELLA CAMPANIA, LA NORMATIVA SUGLI APPALTI NON PREVEDE ESCLUSIONI ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.

La sentenza del TAR Parma, invece, ribalta questo punto di vista. Il caso si riferiva ad un’istanza di ACG inviata da un consorzio di auto manutentori  ad una Azienda Sanitaria Locale, per visionare:

  • i documenti di una gara di appalto già espletata e dalla quale era stato escluso;
  • una serie di dati inerenti ad aspetti relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale scaturito da tale gara

La ASL ha respinto la richiesta di ACG in quanto: «la richiesta, così come formulata, non si ritiene che rientri nel diritto di accesso civico generalizzato ai documenti, dati e informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione».

Anche in questo caso, un operatore economico che ha partecipato ad una gara presenta una richiesta di ACG che concerne l’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore economico che ha vinto la gara. Anche in questo caso l’Amministrazione nega l’ACG, entrando nel merito delle motivazioni del richiedente. TUTTAVIA, LA DECISIONE DEL TAR IN QUESTO CASO E’ COMPLETAMENTE DIVERSA. Secondo il TAR, infatti:

I dati, gli atti e le informazioni richiesti possono essere totalmente ricompresi nel concetto più generale di “atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” di cui al comma 1, dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016».

Art. 53, c. 1 d.lgs. N. 50/2016 (codice degli  appalti)

  • «Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Secondo il TAR  il codice degli appalti, facendo riferimento all’accesso documentale ex L. n. 241/1990, escluderebbe la possibilità di ricorrere all’Accesso Civico Generalizzato. Inoltre:

  • risulta del tutto giustificata una scelta del Legislatore volta a sottrarre anche solo implicitamente una possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati.
  • nell’attuale contesto sociale e ordinamentale – in cui la trasparenza dell’operato delle amministrazioni ha assunto il ruolo di stella polare – il legislatore potrebbe compiere una scelta diversa (volta cioè ad estendere la possibilità di controllo generalizzato anche su documenti che possono costituire la “spia” di una deviazione dai fini istituzionali)…
  • …ma tale scelta, proprio per la forte conflittualità degli interessi coinvolti e per la specialità del campo in cui andrebbe ad operare, deve essere necessariamente espressa ed inequivocabile.

La Sentenza del TAR Campania è in linea con gli orientamenti espressi da ANAC e Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto riguarda i rapporti tra ACG e Accesso Documentale 241:

  • ACG e Accesso Documentale sono due «canali di accesso» che devono essere tenuti chiaramente distinti,
  • L’Accesso Documentale serve per tutelare interessi «qualificati» e necessita di motivazione,
  • L’ACG serve per promuovere forme diffuse di controllo sull’operato della P.A. e può essere azionato da chiunque, anche in assenza di posizioni giuridiche qualificate.

I DUE «CANALI DI ACCESSO» SI SOVRAPPONGONO MA NON INTERFERISCONO TRA LORO.

La Sentenza del TAR di Parma, invece, evidenzia un orientamento completamente nuovo:

  • L’accesso documentale della L.241/1990 ESCLUDE L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO se viene citato nelle normative di settore che regolano i procedimenti pubblici.
  • La restrizione dei canali di accesso può essere decisa dal legislatore, per tutelare interessi pubblici o privati.
  • Se il legislatore vuole autorizzare l’ACG a documenti e informazioni regolati da specifiche normative di settore, allora deve DIRLO ESPLICITAMENTE.

La sentenza del TAR Parma è stata seguita da altre due sentenze dello stesso tenore:

  • T.A.R. Marche, Sez. I, n. 677 del 2018, in cui si nega la possibilità di utilizzare la forma di accesso predetta a causa delle disposizioni normative che considerano l’accesso agli atti negli appalti (ai sensi dell’articolo 53 del codice dei contratti), semplificando, come sistema chiuso considerata “come un caso di esclusione della disciplina dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
  • TAR Roma, 14.01.2019 n. 425, dove si stabilisce che l’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla legge n. 241 del 1990. In tale ambito non trova perciò applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013″.

Mentre, al contrario, i TAR che hanno dichiarato ammissibile il ricorso all’ACG in materia di appalti sono:

  • T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 218 del 2018, per cui :”L’accesso va garantito anche in relazione al documento comprovante la consegna e l’inizio del servizio, con la precisazione che, onde soddisfare il concreto interesse della ricorrente, l’Amministrazione deve porre a disposizione il documento che la locatrice consegna al locatario per attestare l’avvenuta consegna dei bagni, la loro ubicazione, il loro numero e tipo, nonché la data, ovvero, in subordine, il documento di trasporto.
  • Tar Lombardia, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 45, secondo cui: “L’accesso civico potrà essere in materia di appalti temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i partecipanti alla gara, e dunque fino a che questa non sarà terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, come quella dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013″.

Quindi ora siamo 3 a 3. Palla al centro.

La tendenza ad escludere la materia degli appalti semplifica la vita alle amministrazioni che altrimenti sarebbero costrette ad esperire una valutazione molto complessa (un metodo lo abbiamo indicato nel nostro Manuale operativo sull’accesso civico generalizzato).

Inoltre, siamo assolutamente d’accordo che la materia degli appalti, vista la delicatezza del contenuto documentale, sia dal punto di vista della trasparenza, sia dal punto di vista della riservatezza, meriterebbe un’attenzione particolare da parte del legislatore. Tuttavia, tale tendenza, se si consolidasse, porterebbe ad escludere una buona fetta di materia oggetto di accesso, data la rilevanza della contrattualistica pubblica in termini di dati, informazioni e documenti. Infine, se si consolidasse la tendenza ad escludere, si porrebbero alcune questioni chiave sulla stessa sostanza dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.L

L’esclusione della possibilità di accesso generalizzato ai documenti di gara solleva tre interrogativi che travalicano gli orientamenti giurisprudenziali e vanno dritti al cuore della questione, cioè al senso dell’accesso civico generalizzato

Prima domanda: perché lo Stato dovrebbe scegliere dove e come farsi controllare? L’ACG serve ai cittadini per controllare il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Se lo Stato può scegliere dove farsi controllare, allora l’ACG rischia di diventare uno strumento inutile. Tra l’altro, l’ACG ha già dei limiti (art. 5bis, c. 1 e 2) che servono proprio per evitare che la trasparenza possa ledere interessi pubblici o privati.

Seconda domanda: cos’è l’accesso documentale? I cittadini hanno bisogno di «canali di accesso» alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione. E l’ambito di applicazione di un canale di accesso (ACG, Accesso 241, Open data, ecc …) dovrebbe essere chiaro a priori, per consentire al cittadino di scegliere il canale di accesso più idoneo ai suoi bisogni. Secondo il TAR di Parma, l’accesso agli atti ex L. 241/1990 (che è un canale di accesso generico ai procedimenti) può trasformarsi in un accesso specifico (che disinnesca l’ACG) se la L. 241/1990 viene citata in una normativa di settore. Questo potrebbe essere fonte di confusione (anche perché molte normative di settore non sono stabili).

Terza domanda: ma davvero il Legislatore non vuole troppa trasparenza negli appalti? Secondo il TAR di Parma «risulta del tutto giustificata una scelta del Legislatore volta a sottrarre anche solo implicitamente una possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati». In realtà, il Legislatore sembra pensarla in modo opposto. Il d.lgs. 33/2013 prevede, a carico delle stazioni appaltanti, un elevatissimo numero di obblighi di pubblicazione: documenti che sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente e che sono accessibili a chiunque. Con tutto il rispetto per il TAR, sembra che in realtà il Legislatore abbia a cuore l’accesso indiscriminato (cioè generalizzato) alla documentazione di gara!

Proviamo a ricostruire un contesto in cui potrebbe esistere un concreto interesse a conoscere da parte della collettività.

  • Il Comune di Spericolato è una cittadina tutta salite e discese, con strade dissestate.
  • Il servizio Scuolabus è stato appaltato ad una ditta locale, mentre per le riparazioni il Comune ha selezionato, attraverso gara ad evidenza pubblica, un’officina anch’essa locale.
  • Le vetture che sono state messe a disposizione per lo Scuolabus sono in continua riparazione, tanto che i cittadini sono costretti, assai spesso, ad accompagnare i propri figli a scuola nonostante abbiano pagato il servizio con un contributo ad hoc.
  • Pertanto monta una crescente insoddisfazione che ha spinto alcuni cittadini a costituire un comitato civico ed a richiedere le informazioni oggetto dell’istanza.

Presso il Comune di Spericolato giunge una istanza di accesso civico generalizzato volta ad ottenere la documentazione inerente al servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi appartenenti all’amministrazione per il periodo dall’1.1.2013 al 31.12.2015. In particolare si richiede:

  • la documentazione di gara nella sua interezza;
  • il contratto stipulato con l’aggiudicatario;
  • i documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati degli stessi,
  • l’accettazione dei preventivi, i collaudi ed i pagamenti “con la relativa documentazione fiscale dettagliata”.

Come rispondere? Nella checklist @spazioetico per la gestione delle istanze di accesso civico generalizzato del nostro Manuale, ce ne occupiamo al PASSO 4.

PASSO 4. ESISTONO ESCLUSIONI ASSOLUTE ALL’ACCESSO?

Se seguissimo le indicazioni del TAR Parma, limiteremmo il diritto del comitato civico locale ad accedere a dati e documenti utili per esercitare un controllo sull’operato della PA locale. Se seguissimo le indicazioni del TAR Campania, daremmo accesso a dati e documenti utili per esercitare un controllo sull’operato della PA locale. Questa seconda ipotesi implica il sacrificio di interessi privati (interessi commerciali).

Quando si ragiona in termini di trasparenza non bisognerebbe tenere eccessivamente in considerazione le intenzioni del Legislatore. Bisognerebbe piuttosto considerare l’interesse pubblico connesso alla conoscenza delle informazioni. Bisognerebbe considerare le opportunità associate alla conoscenza di informazioni relative al funzionamento della P.A, e all’uso delle risorse pubbliche.

L’interesse pubblico dipende dal contesto sociale e culturale, le intenzioni del Legislatore, invece, spesso sembrano guidate dal «guazzabuglio del cuore umano».

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