La circostanza che la l. n. 1497 del 1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42 del 2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris. Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939, è dovuta.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 30 gennaio 2024, n. 945.
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