tratto da italgiure.giustizia.it

Accertamenti tributari – verbale di constatazione dei vigili urbani – fede privilegiata

 

QUI la sentenza della Corte di Cassazione n. 1354 del 18 gennaio 2019

“Va in proposito ribadito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso” (Cass. ord.15191/14 ed altre); e che: “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione (…) è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; (…)” (Cass. 28060/17).

Ha inoltre precisato Cass. 23800/14, tra le altre, che: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.”

“Ora, nel caso di specie risulta che il verbale di constatazione dei vigili urbani contenesse specifica e precisa indicazione della superficie di ciascun telo pubblicitario apposto sul ponteggio edile, mentre nessun elemento induce a ritenere che tale superficie fosse stata fatta oggetto di una valutazione soggettiva ed approssimativa dei verbalizzanti, piuttosto che della diretta applicazione di un determinato ed oggettivo criterio di misurazione. In tal senso si esprime la sentenza impugnata, secondo cui i vigili urbani “hanno provveduto alla misurazione dei teli pubblicitari effettivamente installati (…)”.

Ciò comportava la necessità che la società contribuente – volendo inficiare di errore tale misurazione – infirmasse il verbale in questione mediante querela di falso, non essendo all’evidenza sufficiente semplicemente contrapporre alla prova ‘privilegiata’ così formatasi, una controprova documentale di diversa natura e provenienza.”

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