Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015 e attività di vigilanza dell’Autorità– proroga al 31 gennaio 2016 del termine per l’attestazione e al 29 febbraio 2016 del termine per la pubblicazione.
Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 2015, l’Autorità ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2016 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione delle Attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 44 del d.lgs. 33/2013 o, nei casi in cui la norma non preveda espressamente tali organismi in seno all’Amministrazione, di strutture con funzioni analoghe.
Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, riferite all’anno 2015, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” entro il 29 febbraio 2016. Con successiva delibera verranno indicati gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.
Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n 33/2013).
Ai fini della predisposizione dell’attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.
Le modalità di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto pubblico economici non territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, così come individuati nell’art. 11, cc. 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013, saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 144. L’Autorità si riserva comunque di effettuare sugli enti e le società citate verifiche d’ufficio o su segnalazione sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
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