tratto da mit.gov.it

La Direzione Generale per la sicurezza stradale,  con la nota n. 8866 del 4 dicembre 2020 ha emanato una nuova circolare, in cui viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  che ha prorogato, senza fissare una  data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.

Questa la circolare integrale.

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