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Rimborso Amministratori: spese di viaggio e missioni
10 Dic, 2019 
Nella Delibera n. 126 del 14 novembre 2019 della Corte dei conti Marche, un Sindaco ha chiesto se sia ammissibile il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori per recarsi dal luogo di residenza al Comune presso cui esercitano il mandato, nella misura di un quinto del costo della benzina nel tempo vigente, nonché le spese di missione sostenute dagli Amministratori per attività a carattere istituzionale.
Inoltre, con riferimento a tali tipologie di uscite, è stato chiesto se debba ancora essere rispettata l’invarianza della spesa di cui ai commi 135 e 136 della Legge n. 56/2014.
La Sezione, richiamando i principi interpretativi dettati dalla Sezione Autonomie con Deliberazione n. 38/2016, rileva che il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori locali assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del Dlgs. n. 267/2000. Nella seconda ipotesi, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’Amministratore locale che abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso il quale esercita il proprio mandato non configura una spesa di missione, ma un onere finalizzato all’effettivo esercizio delle sue funzioni istituzionali. Pertanto, in tale ipotesi, non si applicano le limitazioni finanziarie poste dall’art. 6 del Dl. n. 78/2010. Tuttavia, la Sezione precisa che l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi ammissibile solo se finalizzato allo svolgimento di funzioni proprie o delegate e ne sia accertata la convenienza economica, ovverosia qualora l’alternativa del trasporto pubblico non sussista o sia di difficile fruizione. Conseguentemente è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’Amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del Tuel. Sussistendo siffatte condizioni di ammissibilità, il rimborso della relativa spesa può essere fissato, con regolamentazione interna dell’Ente Locale, nel costo di un quinto del costo della benzina per ogni chilometro (art. 77-bis, comma 13 del Dl. n. 112/2008).
Per quanto riguarda le spese di missione di cui all’art. 84, comma 1, del Tuel, la Sezione ha ricordato che il Legislatore ha tracciato una disciplina rigorosa in materia, in quanto – anche dopo la modifica introdotta dall’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/2010, che ha escluso un rimborso forfetario – dette spese possono essere reintegrate ove effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Trattasi di spese legate all’attività politica istituzionale, essenziale ed indefettibile dell’Ente pubblico, che rientrano nella competenza del Comune (e non di altri Enti, quali Stato e Regione, secondo la ripartizione di competenze fissata dall’art. 117 della Costituzione) e che comportano un indispensabile spostamento dalla sede del Comune. Non ricorrendo siffatte condizioni, per le altre tipologie di “missione”, dispone la norma restrittiva di cui all’art. 6, comma 12 del Dl. n. 78/2010, la quale le ha in linea di massima escluse, con talune eccezioni che non rilevano nel caso di specie. Infine, relativamente all’applicazione del Principio di invarianza introdotto dalla Legge n. 56/2014, con riferimento alle suddette tipologie di spesa, la Sezione ha chiarito che gli oneri di natura variabile connessi allo status di Amministratore, previsti nel Titolo III, Parte IV del Tuel (comprese quindi le spese de quibus) sono soggette ad invarianza ai sensi dell’art. 1, comma 136 della stessa normativa, assumendo come parametro di riferimento quello “storico” del complesso delle spese sostenute nell’esercizio precedente a quello dell’entrata in vigore della Legge n. 56/2014. Peraltro, il tetto di spesa complessivo da prendere in considerazione deve escludere le spese per l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del Tuel, la quale indennità non è soggetta ad invarianza di spesa.

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