Gare sottosoglia con prezzo più basso e mini-procedura fino a 2,5 milioni
di Alberto Barbiero – Il Sole 24 Ore – Lunedì, 10 Dicembre 2018
Le Pa potranno gestire con il criterio del prezzo più basso tutte le gare per opere sotto la soglia comunitaria, utilizzare la procedura negoziata gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni, e affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo sulla base del progetto definitivo. Le ultime bozze del decreto semplificazioni portano un’ ampia serie di innovazioni alle regole per le gare per aggiudicare appalti di lavori. In vista dell’ entrata in vigore del decreto, quindi, occorre adeguare bandi e disciplinari. Il primo elemento rilevante è nella nuova formulazione della lettera a) dell’ articolo 95, comma 4 del Codice appalti, che estende a tutta la fascia di valore inferiore alla soglia comunitaria per i lavori (5,548 milioni) la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo, quando i lavori sono affidati in base al progetto esecutivo o sono lavori di manutenzione ordinaria.
Conseguentemente, l’ utilizzo del criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa risulterà ora ricondotto solo agli appalti soprasoglia o a quelli sottosoglia solo se l’ affidamento riguarda progettazione ed esecuzione. Per garantire uno sviluppo più agevole delle gare si modifica anche l’ articolo 97, comma 2 che riduce a tre i metodi di rilevazione delle offerte anormalmente basse.
Tra questi criteri la stazione appaltante deve sorteggiare quello da applicare. Le modifiche all’ articolo 36 del Dlgs 50/2016 ampliano a 2,5 milioni di euro, nell’ area sottosoglia, il valore intermedio entro cui le Pa e le partecipate possono utilizzare la mini-gara con confronto competitivo tra almeno 15 operatori regolata dall’ articolo 36, comma 2, lettera c). Restando immutata la lettera d), occorrerà utilizzare le procedure aperte nella fascia fra 2,5 e 5,548 milioni. Il decreto interviene anche su questo versante, prevedendo una nuova disposizione (il comma 5-bis) che consente alle stazioni appaltanti, prevedendolo nel bando, di procedere prima con l’ esame delle offerte e poi con la verifica di idoneità dei concorrenti: l’ amministrazione può far precedere la valutazione delle offerte all’ ammissione alla gara.
Per utilizzare questa soluzione la stazione appaltante deve garantire che la verifica sia trasparente, rendendo note nel bando le modalità di verifica (anche a campione) dei documenti sull’ assenza dei motivi di esclusione. In caso di applicazione dell’ esclusione automatica delle offerte anomale, se l’ esito della verifica di idoneità ha determinato l’ esclusione di alcuni concorrenti, l’ amministrazione dovrà ricalcolare la soglia di anomalia. Il decreto introduce poi un nuovo comma (il 3-bis) nell’ articolo 23, stabilendo che le amministrazioni possono mettere in gara i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (fatta eccezione per quelli che prevedono sostituzioni di parti strutturali) sulla base di un progetto definitivo semplificato, costituito dalla relazione generale, dall’ elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano della sicurezza (con individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso).
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