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Rotazione dei dirigenti anche senza vincoli anticorruzione

di Paolo Canaparo

 

Il disegno di legge di Stabilità all’esame del Parlamento contiene un’importante misura sull’organizzazione del sistema di prevenzione amministrativa, disciplinato dalla legge 190/2012. Nell’ambito delle disposizioni dirette a garantire la «maggiore flessibilità» della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici negli enti territoriali, l’ultimo periodo del comma 120 dell’ articolo unico, infatti, prevede che non trovino applicazione le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 5, della legge anticorruzione ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale (con riferimento ai dipendenti che lavorano in settori particolarmente esposti alla corruzione). Questa norma impone alle Pa di definire e trasmettere all’Anac un piano di prevenzione della corruzione e le procedure per selezionare e formare i dipendenti più esposti alla corruzione, prevedendo anche la rotazione di dirigenti e funzionari.

I problemi 

La norma che si vorrebbe introdurre con la legge di Stabilità appare discutibile per diversi aspetti. Innanzitutto sarebbe adottata al di fuori della delega alla riorganizzazione del sistema di prevenzione amministrativa prevista dal comma 1, articolo 7, della legge 125/2015, da esercitare entro il prossimo febbraio, che dovrebbe essere la sua sede naturale. Inoltre, così come scritta nel disegno di legge, ha finalità generiche di miglioramento degli assetti dirigenziali degli enti territoriali, laddove le esigenze da garantire appaiono, piuttosto, quelle specifiche di funzionalità del sistema di prevenzione dei fenomeni di corruttela.

Nel merito, l’intervento è stato più volte richiesto per tenere conto di quelle strutture amministrative che per dimensioni non consentono di realizzare la rotazione dei dirigenti o, comunque, non nei termini che possono essere imposti alle strutture più grandi. L’eccessiva genericità della ragione dell’esclusione rischia di depotenziare la prescrizione di legge (la quale rimane vigente nella sua generalità) – che individua proprio nella dirigenza i funzionari da fare ruotare prioritariamente per prevenire la corruzione, in considerazione dei poteri di decisione e adozione di atti di amministrazione e gestione che la disciplina riserva alla loro competenza. In tal senso appare indispensabile un successivo intervento dell’Anac, che dovrà supplire alle carenze della norma del Ddl stabilità.

L’indirizzo dell’Anac 

L’Autorità anticorruzione, peraltro, è intervenuta sulla questione della rotazione del personale con la delibera del 4 febbraio 2015 n. 13, con cui ha fornito le proprie valutazioni sui provvedimenti in materia di rotazione del personale all’interno della Polizia di Roma Capitale.

In tale occasione, l’Anac ha premesso come la rotazione del personale maggiormente esposto ai rischi di corruzione, pur non costituendo l’unico strumento di prevenzione è misura fondamentale di prevenzione, come affermato dal Pna 2013. Nella delibera, la stessa Autorità ha evidenziato come la rotazione è rimessa all’autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo possono adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici.

La rotazione incontra comunque dei limiti oggettivi e soggettivi. I primi sono riconducibili all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. L’Anac, quindi, ha rilevato come non si deve dar luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

I limiti soggettivi riguardano in particolare i diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione, pertanto, devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti, che non possono subire un’indebita compressione.

La disposizione del disegno di Stabilità ora definisce genericamente il limite oggettivo della dimensione dell’amministrazione interessata, destinato a incidere sulle misure di prevenzione da adottare nelle realtà locali minori e a cui peraltro aveva già fatto riferimento l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata nel luglio 2013in base ai commi 60 e 61 della legge 190/2012.

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