Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate a professionisti per consulenze e collaborazioni, – sanzione in caso di omessa o parziale pubblicazione
Con riferimento al dettato della norma di cui all’art. 15-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate a professionisti per consulenze e collaborazioni, la sanzione applicata in caso di omessa o parziale pubblicazione, si riferisce anche al soggetto che ha effettuato il pagamento. E’ da intendersi colui che ha autorizzato la spesa e pertanto coincidente con il responsabile unico del procedimento o con il responsabile del settore finanziario che autorizzato il pagamento con proprio visto dopo il nullaosta del primo?
a cura di Matteo Paolo Frazza
Si riscontra il quesito formulato e si rileva segue.
E’ noto che nelle procedure di gara regolamentate dal Codice Appalti, la figura del Rup, così come delineata dal combinato disposto dell’art. 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3, viene ad essere assunta a quella di vero e proprio “dominus” della gara.
In altri termini detta figura racchiude in se tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle degli appalti da espletarsi tramite procedure di gara (Cons. Stato Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2040).
Di conseguenza anche i pagamenti relativi alla fase esecutiva del contratto sono presieduti e devono essere avallati da detta figura.
Ciò posto va inoltre ricordato che l’Anac, anche con riferimento alla fattispecie degli incarichi esterni dati dalla Pubblica Amministrazione, cui si riferisce l’art. 15, prevede nelle proprie Faq, in materia di trasparenza (sull’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) che la sanzione venga comminata al dirigente che ha disposto il pagamento.
In conclusione appare che la sanzione di cui all’art. 15-bis nel caso prospettato sia applicabile al Rup poichè la normativa di riferimento ne chiarisce e specifica in modo inequivocabile le responsabilità specifiche per quanto attiene alle procedure di affidamento delle gare pubbliche.

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