tratto da publika.it
Il revisore che non invia i questionari alla corte dei conti può essere revocato per inadempienza ai propri doveri d’ufficio
Domanda
Il mio revisore dei conti non ha ancora inviato alla Corte dei conti il questionario sui debiti fuori bilancio sebbene sia già decorso il termine dello scorso 31 ottobre. Come devo procedere a questo punto?
Risposta
Il tema posto dal lettore è di sicura attualità. Su casi analoghi è intervenuta di recente la Corte dei conti con due distinte pronunce, rese rispettivamente dalla Sezione regionale della Sardegna (parere n. 71 del 09/10/2019) e dalla Sezione regionale dell’Abruzzo (deliberazione n.126/2019/PRSE del 07/10/2019). Entrambe le sezioni affrontano il caso del mancato invio da parte del revisore dei conti del questionario sul rendiconto d’esercizio, dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della L. 266/2005. In entrambi i casi i magistrati contabili giungono alla conclusione che il comportamento omissivo dell’organo di revisione costituisce causa di revoca per inadempimento ai sensi dell’art. 235, comma 2 del Tuel. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede infatti che: “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d)”. Tale norma attiene, come noto, alla relazione dell’organo di revisione sulla proposta di rendiconto di esercizio. I giudici contabili, tuttavia, ne estendono l’applicazione in via analogica anche all’ipotesi di mancato invio dei questionari da parte del medesimo organo di controllo esterno. In tal senso si è espresso nel febbraio scorso anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel punto 1.9.7 dei propri ‘Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali’. In essi si afferma infatti che il mancato invio alla Corte dei conti delle relazioni-questionario, ovvero il grave ritardo nella loro trasmissione rispetto ai termini fissati dalle singole sezioni regionali competenti, costituisce violazione di un preciso obbligo di legge e di un dovere d’ufficio del revisore dei conti. Tale comportamento compromette altresì lo svolgimento del controllo successivo che la legge attribuisce alla Corte stessa. L’obbligo di inviare il questionario si trasmette in capo al revisore eventualmente nominato dal consiglio dell’ente in sostituzione di quello revocato per inadempienza. Afferma infatti la Sezione Abruzzo che il comma 166 della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Nel caso specifico esaminato, la sezione regionale ha altresì ordinato la trasmissione degli atti relativi alla Procura regionale della Corte dei conti, per l’eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale, in ordine al comportamento omissivo dell’organo di revisione pro-tempore in carica nel periodo in cui è giunto a scadenza il termine di invio del questionario in analisi. Ritornando ora al caso prospettato dal lettore: da parte sua cosa deve fare l’ente? Pur trattandosi di un questionario diverso da quelli analizzati dalla Corte nelle due deliberazioni sopraddette, si ritiene doveroso procedere in maniera del tutto analoga, anche al fine di evitare eventuali profili di corresponsabilità in capo all’ente stesso. In prima battuta esso dovrà formalmente sollecitare il proprio revisore ad adempiere all’obbligo di legge, inviandogli apposita diffida a mezzo Pec. Ove tale invito, quand’anche opportunamente reiterato, non sortisca alcun effetto, dovrà dare corso alle procedure di revoca di cui all’art. 235, comma 2 del Tuel. Come suggerito dalla Corte dei conti nelle pronunce sopra indicate, l’ente dovrà al contempo valutare l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica, nonché al Prefetto territorialmente competente per il seguito di competenza.
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