11/11/2019 – Graduatorie: ancora valide quelle approvate dal 2011 in avanti

Graduatorie: ancora valide quelle approvate dal 2011 in avanti
Pubblicato il 8 novembre 2019

È stata pubblicata sulla G.U. n. 257 del 2 novembre 2019 la legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione, con modifiche, del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
La legge in commento ha novellato il comma 362 della legge 145/2018, “assegnando nuova validità”, tra le altre, alle graduatorie del 2011 e degli anni successivi, la cui validità era “terminata” il 30 settembre 2019.
In particolare, la legge in commento, novellando il comma 362 della citata legge 145/2019, ha stabilito che le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 sono valide nei limiti temporali di seguito indicati:
  1. graduatorie approvate nel 2016, fino al 30 settembre 2020;
  2. graduatorie approvate nel 2017, fino al 31 marzo 2021;
  3. graduatorie approvate nel 2018, fino al 31 dicembre 2021;
Per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019, la durata triennale decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.
La legge in commento ha inserito anche il comma 362-bis alla legge 145/2018, il quale stabilisce che le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 sono valide fino al 30 settembre 2020.
E’ stato introdotto anche il comma 362-ter, il quale prevede che è possibile utilizzare le graduatorie approvate nel 2011 fino al 31 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.

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