La disposizione in commento interviene, nei primi suoi tre commi, sul regime IMU dei terreni agricoli, disponendo una parziale detassazione, oltre ad anticipare la data di comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze delle delibere e dei regolamenti relativi all’IMU e alla TASI.
In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, relativo all’IMU. Nel dettaglio:
- la lettera a) del comma 1 abroga il secondo periodo del comma 5, e ristabilisce il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli a 135, stralciando contestualmente la riduzione dello stesso a 75, da ultimo prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà con esclusivo riferimento ai terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, poiché questi risultano contestualmente esclusi dall’IMU (come già avviene per tutti i terreni ai fini della TASI) dal presente ddl Stabilità 2016;
- la lettera b) abroga il comma 8-bis che prevedeva la cd. “franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, in base a scaglioni di reddito (precedentemente introdotti dal decreto legge n.16 del 2012);
- la lettera c) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al MINISTERO DELL’Economia e Finanze, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre di ogni anno, sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio”.
Il comma 2 abroga l’art. 9 del d.lgs n.23 del 2011, nella parte in cui prevede (comma 8), che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’IMU nel rispetto del limite dello 0,2%, con possibilità di riduzione allo 0,1% e la facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o deduzioni. L’intervento operato con la diposizione in commento rappresenta un coordinamento normativo con la potestà, già attribuita alle predette Autonomie dall’articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, in base al quale le province stesse hanno istituito l’IMI e l’IMIS in sostituzione dell’IMU.
Al comma 3 viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L’esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:
-posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
-ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della legge 448 del 2001;
-a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile e ad immutabile destinazione agro–silvo–pastorale.
L’ultimo periodo abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 34/2015.
Le norme suindicate dispongono di fatto il reintegro delle somme oggetto di decurtazione a fronte del maggior gettito stimato per il regime di imponibilità dei terreni agricoli montani e collinari. Resta comunque ferma la norma (comma 9-quinquies) che prevede la compensazione (attraverso la riduzione delle assegnazioni a carico dei comuni coinvolti) di 270 mln di euro del gettito stimato da IMU agricola dei territori montani nel 2015. Ciò rende necessaria, ad avviso dell’ANCI, una verifica dell’IMU effettivamente riscossa accompagnata da un congruo contributo compensativo del prevedibile minor gettito rispetto alle stime, così come avvenuto con riferimento al gettito 2014.
Per la nota di lettura completa e il fascicolo degli emendamenti potete consultare i file in allegato a quest’articolo.
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