A indicare il nuovo e univoco paradigma giurisprudenziale – in luogo di tre diversi orientamenti rintracciati dai giudici rimettenti – è l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.17/2020 appena pubblicata. Il fuoco della novità sta nell’affermazione della Plenaria secondo cui i «vizi delle procedure amministrative» citati dall’articolo 38 del 380 «sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione». Con la conseguenza di escludere anche i vizi sostanziali, la cui inclusione nella definizione di “vizi di procedure” consentiva di fatto alle amministrazioni – in virtù appunto di un orientamento giurisprudenziale estensivo – di equiparare la sanatoria di un immobile realizzato senza titolo (ferme restando le altre condizioni) a un immobile realizzato con titolo rilasciato ma poi annullato.
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