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Posizioni Organizzative: la contrattazione è limitata. Erroneo il parere Aran 4781/2019

Per l’ennesima volta, l’attività di interpretazione delle norme mediante pareri da parte di autorità o organismi a ciò preposti sortisce l’effetto di creare confusione, invece di limitarsi ad esporre ciò che le regole a ben vedere dettano con chiarezza.

E’ il caso del parere Aran 4781/2019, che contiene alcune affermazioni del tutto non condivisibili, in quanto platealmente infondate, dal momento che non trovano nessuna copertura nelle norme del Ccnl 21.5.2019.

La prima affermazione riguarda la possibilità di destinare risorse aggiuntive al finanziamento delle posizioni organizzative, sulla base della contrattazione.

Il parere dell’Aran, parte dall’osservazione – in questo caso corretta – che nel caso in cui l’ente non “consumi” tutto il finanziamento destinato a retribuzioni di posizione e risultato non può utilizzare i conseguenti “risparmi” per incrementare il finanziamento l’anno successivo.

Non si applica, infatti, alle PO la previsione contenuta nell’articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl 21.5.2018, a mente della quale “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile“. Le risorse che finanziano le PO non fanno parte del fondo, ma del bilancio e, quindi, se non spese non possono che finire nelle economie del bilancio.

Quindi, non si può in alcun modo dettare alcuna regola, specie se di contrattazione decentrata, per “recuperare” i risparmi l’anno successivo a quello nel quale si sono verificati. Il capitolo (o i capitoli) di bilancio posti a finanziare le PO sono di fatto chiusi in se stessi, incrementabili solo nei limitatissimi e tassativi casi nei quali la legge lo consenta, tra i quali non rientra di certo il reimpiego dei risparmi dell’anno o degli anni precedenti.

L’Aran, tuttavia, prosegue con un’indicazione del tutto non condivisibile, affermando: “si ritiene che la contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. v, del CCNL del 21.5.2018, possa anche determinare le modalità per la destinazione, nello stesso anno, all’incremento dei valori in atto della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative dell’ente di quelle che, per la vacanza dei relativi posti di qualifica dirigenziale, siano rimaste comunque inutilizzate nell’anno di riferimento della valutazione“.

C’è da restare perplessi, considerando la quantità e qualità degli errori di impostazione contenuti in questa breve affermazione.

Si deve osservare, in primo luogo, l’erroneità della chiave di lettura secondo la quale la contrattazione integrativa possa determinare la destinazione dei valori delle retribuzioni di risultato nel caso di parziale utilizzo delle risorse nell’anno della valutazione.

Il riferimento all’articolo 7, comma 4, lettera v), del Ccnl 21.5.2018 è assolutamente da respingere, perchè erroneo. La norma citata, infatti, dispone che la contrattazione decentrata tratta la materia de  “i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di

posizione organizzativa“.

Dunque, il Ccdi non è affatto abilitato nè a “destinare” nulla, nè a curarsi dell’eventuale “incremento” dei valori delle retribuzioni di posizione. Il Ccdi è chiamato, solo ed esclusivamente, ad esporre criteri generali per determinare la retribuzione di risultato: si tratta solo e soltanto dei criteri di valutazione, gli elementi valutativi di cui dovrà tenere conto il sistema di valutazione permanente, unico strumento valido per la determinazione concreta del risultato delle PO.

Al Ccdi, pena l’illiceità per violazione delle tassative competenze, non è consentito andare oltre e, dunque, non può in alcun modo “destinare” le risorse per l’incremento dei valori dei risultati.

D’altra parte l’Aran si contraddice platealmente, Correttamente, prima, sottolinea che il finanziamento delle PO non sta nel fondo della contrattazione; posto ciò, come potrebbe, allora, la contrattazione decentrata “destinare” risorse per le quali è assolutamente incompetente, visto che si tratta di poste del bilancio e non del fondo della contrattazione?

Un secondo clamoroso errore è di impostazione. La retribuzione di risultato dei titolari di PO, disapplicate le vecchie regole ai sensi delle quali andava ancorata ad una percentuale compresa tra il 10% e io 25% della retribuzione di posizione (30% per le alte specializzazioni e le convenzioni), è finanziata dal capitolo di bilancio, in modo che tale finanziamento non risulti inferiore al 15% dello stanziamento complessivo destinato a retribuzioni di posizione e risultato.

Dunque, le PO, sulla base del sistema di valutazione e nel rispetto dei criteri generali oggetto della contrattazione come visto prima, concorrono tra loro per ripartirsi questa somma complessiva. Chi otterrà la valutazione maggiore, avrà un risultato maggiore.

E’ evidente che se una PO risulti non coperta, potenzialmente la somma corrispondente al 15% del totale del finanziamento, invece che suddivisa per – poniamo – 5 PO, si suddividerà per 4 PO: dunque, in ogni caso vi sarebbe un incremento del risultatoi, senza in alcun modo modificare le quantità appostate in bilancio.

Sul parere, G. Bertagna nell’articolo “Posizioni organizzative, i risparmi possono essere destinati alla retribuzione di risultato” afferma che “l’Aran ha suggerito di finanziare sempre tutte le posizioni organizzative previste dai singoli ordinamenti a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino effettivamente ricoperte (nel rispetto, ovviamente, dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 165/2001). In questo caso, si genereranno delle economie che potrebbero essere destinate ad eventuali interim oppure, appunto, alla retribuzione di risultato

Ora, che l’Aran “suggerisca” quanto sopra è un bene, per quanto sia assolutamente ovvio. Ma, è non è corretto affermare che è solo perchè l’enti stanzi, come doveroso, nel bilancio quanto necessario per coprire retribuzioni di posizione e risultato di tutte le PO previste, che si generano le risorse per gli interim.

L’incarico ad interim è sempre finanziato, infatti, dal capitolo. La ragione è semplice: si dà corso all’incarico ad interim proprio quando una PO, pur prevista, non risulti coperta. Poniamo che l’ente abbia, dunque, 5 PO, la PO 1 sia coperta dalla PO 2, che quindi assume le responsabilità organizzative delle strutture 1 e 2 dell’ente.

Ora, ilCcnl 21.5.2018 ha indicato con estrema chiarezza come remunerare l’interim, all’articolo 15, comma 6, ai sensi del quale “al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim“.

Quindi, la retribuzione di posizione della PO non coperta finanzia sempre la maggiorazione della retribuzione di risultato dell’incaricato ad interim, corrispondente ad un importo compreso tra il 15% ed il 25% dell’importo della retribuzione di posizione della PO non coperta.

Dunque, nel caso ipotizzato, non solo 4 PO invece di 5 potranno concorrere per la ripartizione della parte di capitolo che finanzia il risultato, ma la PO con interim potrà ottenere un’ulteriore maggiorazione, attingendo alla parte del capitolo che finanzia la retribuzione di posizione della PO non coperta.

Non c’è bisogno, quindi, di incrementare i capitoli di bilancio, nè di fare alcuna integrazione, nè di attivare nessuna relazine sindacale, come erroneamente indica l’Aran.

Sorvoliamo, poi, sul plateale errore commesso dall’Agenzia quando parla di “vacanza dei relativi posti di qualifica dirigenziale“. Si verte in materia di posizioni organizzative: la vacanza delle qualifiche dirigenziali, ovviamente, non c’entra assolutamente nulla!!

Come informa ancora il Bertagna, il parere risponde a due altri quesiti: “è ancora possibile stabilire una retribuzione di risultato ancorata, come un tempo, alla retribuzione di posizione? È possibile costituire un sistema che preveda importi massimi di retribuzione di risultato diversi da posizione a posizione?“.

L’Aran risponde che l’articolo 14, comma 4, del Ccnl 21.5.2018 “non detta alcuna regola ma demanda, in modo completo, all’autonomia negoziale delle parti decentrate ogni decisione in materia, sulla base di una propria autonoma valutazione“.

Leggendo cosa dispone esattamente il citato articolo 14, comma 4, ci convinciamo che anche in questo caso l’Aran ha preso una clamorosa cantonata: “I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichidi cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva,acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la st essa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3“.

Come è facile notare, l’articolo 14, comma 4, non demanda nulla all’autonomia negoziale. Le materie di confronto e contrattazione sono elencate in modo tassativo esclusivamente dagli articoli 5 e 7 del Ccnl 21.5.2018 e l’Aran non può inventarsi relazioni sindacali ulteriori e diverse, mediante pareri.

Tra l’altro, l’articolo 14, comma 4, conferma, esattamente al contrario di quanto afferma l’Agenzia, che unico atto abilitato ad interessarsi della valutazione delle PO è il sistema di valutazione permanente, oggetto di confronto e di contrattazione, come visto sopra, solo relativamente ai criteri generali per la determinazione delle schede di valutazione.

E’, quindi, il sistema di valutazione, atto unilaterale dell’ente a decidere se fissare un tetto massimo al risultato.

Non si ritiene, invece, in alcun modo possibile introdurre “importi massimi di retribuzione di risultato diversi da posizione a posizione”, perchè ciò finirebbe per reintrodurre quel collegamento stretto tra retribuzione di posizione e di risultato presente nel Ccnl 31.3.1999, ma cancellato dal Ccnl 21.5.2018. La clausola o la previsione di un importo massimo connesso alla posizione risulterebbe totalmente nulla, per violazione plateale al nuovo sistema, che lascia alla sola valutazione la determinazione dell’importo della retribuzione di risultato, totalmente slegata dalla posizione.

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