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Indennità di posizione più alte nei Comuni privi di dirigenti
di Arturo Bianco
 
I Comuni privi di dirigenti possono prelevare risorse derivanti dalle proprie capacità assunzionali per finanziare l’aumento delle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative.
Questa disposizione non è in alcun modo stata intaccata dalla radicale modifica delle regole che presiedono alla disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni, superando la logica del turnover ed introducendo il vincolo a fare riferimento al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, anzi in molti Comuni le risorse che possono essere destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative sono aumentate nel valore assoluto rispetto a quanto consentito dal turnover.
La possibilità di disporre questo incremento, che ovviamente va in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, è limitata a consentire l’adeguamento delle indennità di posizione e di risultato e non a consentire di finanziare la istituzione di nuove posizioni organizzative.
Si tratta di un aumento che non può essere compreso tra quelli previsti dall’articolo 33 del decreto legge 34/2019 per il salario accessorio del personale e per quello delle posizioni organizzative nel caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018.
Tutti gli enti del comparto delle funzioni locali possono inoltre, previa contrattazione decentrata, aumentare le risorse destinate alle indennità di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa tagliando in misura corrispondente il fondo per la contrattazione decentrata del personale.
Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo di cui i Comuni devono tenere conto nella determinazione dei possibili incrementi del fondo per le posizioni organizzative.
Sulla base delle nuove regole le capacità assunzionali dei Comuni sono fissate in modo differenziato ed in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. I Comuni che rimangono al di sotto della soglia fissata dal decreto dei Ministri della Pubblica amministrazione, dell’Economia e finanze e dell’Interno del 17 marzo possono utilizzare tutti i risparmi derivanti da cessazioni di personale ed inoltre possono aumentare questa voce di spesa entro la percentuale di rapporto con le entrate correnti previsto dallo stesso provvedimento.
Anche i Comuni compresi nella fascia cosiddetta intermedia, cioè quelli che superano il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti fino al 4% di quanto registrato nell’ultimo anno assunto come base di riferimento. E financo i Comuni che superano questo rapporto, cosiddetti non virtuosi, possono effettuare assunzioni a condizione che rientrino entro il 2025 nel rapporto previsto per gli enti cd intermedi e, a parere di chi scrive, che non lo peggiorino rispetto all’anno precedente.
Si deve evidenziare che queste capacità assunzionali aggiuntive sono assai maggiori di quanto risultante dall’applicazione delle regole basate sulla mera sostituzione dei risparmi derivanti dal trattamento economico in godimento da parte del personale cessato. E, di conseguenza, anche la possibilità di aumentare le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative, cresce in misura assai significativa nel suo ammontare.
Si deve infine ricordare che questa possibilità non entra in alcun modo in contrasto con le previsioni dell’articolo 33 del decreto legge 34/2019 che impone ai comuni in cui il numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018 è aumentato, di inserire nuove risorse nel fondo per il salario accessorio ed in quello per le posizioni organizzative, così da mantenerne invariato il valore medio pro capite.
La nuova disposizione non abroga tale revisione in modo espresso e neppure in modo implicito, essendo evidente che le finalità sono tra loro assai differenziate.

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