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Risarcimento dei danni per tardiva definizione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di un centro commerciale
Edilizia – Convenzione urbanistica – Interventi attuativi dello strumento di pianificazione – potestà pubbliche che presiede al rilascio di tali titoli – E’ attuazione del programma concordato.
Risarcimento danni – Presupposti – Individuazione.
Risarcimento danni – Danno da ritardo – Presupposti – Individuazione.
Quando viene sottoscritta una convenzione urbanistica che preveda, nel programma negoziale concordato, l’esecuzione di una serie di interventi attuativi dello strumento di pianificazione, a loro volta soggetti a previo rilascio di un titolo amministrativo a natura ampliativa (come l’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita), anche l’esercizio delle potestà pubbliche che presiede al rilascio di tali titoli costituisce attuazione del programma concordato (1).
In materia di responsabilità della PA, affinchè sorga una obbligazione risarcitoria, è necessario che l’illegittimità del provvedimento della P.A. – anche quando sia posto in violazione di obblighi negoziali – comporti una lesione definitiva della situazione giuridica di cui si chiede tutela, consistente nella perdita di quella determinata utilità di interesse per il privato, il cui ottenimento – o il mantenimento della quale – dipende dall’azione della P.A. (2).
I termini di conclusione del procedimento hanno natura ordinatoria; la loro inosservanza non genera, infatti, decadenza dalla titolarità del potere o dal suo esercizio, in forza del principio di naturale continuità dell’azione amministrativa; in compenso, a tutela della parte istante, il procedimento amministrativo è soggetto ad un termine naturale e ragionevole di conclusione (variamente fissato nei regolamenti applicabili a ciascuna fattispecie, o, in mancanza, regolato in via residuale dalla legge) la cui inosservanza, laddove comporti un danno ingiusto a carico dell’istante, obbliga la P.A. al risarcimento, ex art. 2 bis, l. n. 241 del 1990.
(1) Da tale principio il Tar ha fatto conseguire che le Amministrazioni responsabili – salvo l’esito del doveroso controllo dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni diversi ed ulteriori da quelli già esaminati ed assolti nell’atto della sottoscrizione del negozio, che a loro volta dipendono dall’adempimento, da parte del privato, dei rispettivi oneri di progettazione dell’intervento – si obbligano a porre in essere il procedimento non solo in virtù del dovere di provvedere già esistente per legge, ma anche in forza della convenzione; pertanto, l’eventuale ritardo nell’esecuzione del doveroso obbligo di provvedere rileverà non più nei termini di una responsabilità exart. 2043 cod.civ. (come generalmente si ritiene in relazione a tale fattispecie, quando viene in esame in contesti diversi da quelli caratterizzati dall’esistenza di una convenzione), ma nei termini di una responsabilità da inadempimento negoziale, con ogni conseguenza, specie in ordine al regime della prova ex artt. 1176 e 1218 cod.civ. ed in ordine al regime della prescrizione.
(2) Ha aggiunto il Tar che qualora l’annullamento dell’atto illegittimo di diniego comporti la reviviscenza del procedimento e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine ad una fattispecie di interesse legittimo pretensivo, non essendosi ancora concretizzata la perdita dell’utilità dipendente dall’azione della P.A., cui il privato richiedente aspira, non è prospettabile una responsabilità per risarcimento del danno, ad eccezione dei soli profili di lesione derivanti dal ritardo (da valutarsi nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990).
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