tratto da Il Sole 24 Ore - 10 Giugno 2019

Anche i dirigenti possono firmare le dichiarazioni fiscali del Comune  

di Alessandro Garzon – Il Sole 24 Ore – 10 Giugno 2019
L’ elezione di un nuovo sindaco deve essere comunicata all’ agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla nomina ufficiale, quale segnalazione del nuovo rappresentante legale dell’ ente; allo scopo occorre utilizzare il modello di variazione dati AA7/10. In realtà per gli enti locali il tema della rappresentanza in ambito fiscale, e della conseguente legittimazione alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, risulta da sempre tanto controverso quanto rilevante. La prevalente dottrina da tempo sostiene che la firma delle dichiarazioni compete non al sindaco ma al dirigente (o funzionario responsabile del servizio).
Questa indicazione si fonda sulla consolidata giurisprudenza amministrativa che, nel recepire il principio della separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di gestione, assegna al sindaco poteri di rappresentanza politico-istituzionale (in quanto connessi alla sua funzione di indirizzo e di direzione politica), attribuendo invece all’ esclusiva competenza dei dirigenti tutti i compiti di gestione, tra i quali le attestazioni, le certificazioni e gli altri atti che costituiscono manifestazione di giudizio e di conoscenza. Resta peraltro che nelle sue (non numerose) pronunce l’ amministrazione fiscale aveva espresso, in passato, un’ opinione diversa, fondata sul testo letterale dell’ articolo 50 del Tuel che individua nel sindaco il rappresentante legale, senza tener quindi conto di interpretazioni più evolute della struttura di governance degli enti locali prefigurata dal testo unico.
Va quindi segnalata con favore una recente risposta a interpello con la quale la Dre Liguria ha assunto una posizione intermedia, più flessibile e moderna: senza svalutare la portata dell’ articolo 50 del Tuel, ammette che le dichiarazioni fiscali possano essere sottoscritte anche da dirigenti o funzionari responsabili, previa delega del sindaco, e sempre che la delega sia prevista dallo statuto o dal regolamento interno dell’ ente. Più nel dettaglio, considerato che le dichiarazioni fiscali devono essere sottoscritte a pena di nullità dal rappresentante legale, la Dre fa innanzitutto riferimento al sindaco, individuato come rappresentante legale dell’ ente ex articolo 50 del Tuel.
La risposta all’ interpello però va oltre: come segnalato dalla Cassazione, la rappresentanza del sindaco non impedisce che altri soggetti indicati nello statuto dell’ ente siano chiamati a rappresentare l’ ente. Tenuto conto poi che in base all’ articolo 107 del Tuel spetta in esclusiva ai dirigenti la direzione degli uffici e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’ ente, «compresa l’ adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’ amministrazione verso l’ esterno ()», la Dre conclude che, previa delega del sindaco purché consentita dallo statuto o dal regolamento interno (articolo 107, comma 3, lettera i), anche i dirigenti possono essere investiti dal potere di rappresentanza necessario per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
Chiaro, a questo punto, che anche della nomina dei dirigenti/funzionari responsabili quali rappresentanti dell’ ente in ambito fiscale occorrerà dare notizia all’ agenzia delle Entrate con il modello AA7/10. Per altro verso va segnalato che la nomina del nuovo sindaco comporta la variazione dell’ utenza Entratel dell’ ente. Allo scopo è necessario compilare il «modulo richiesta dati Entratel» nella cui prima pagina va indicata, come «operazione richiesta», la n. 6 relativa a «variazione dati abilitazione, sedi e gestori incaricati»; nella sezione «Annotazioni» dell’ ultima pagina invece va riportata, quale motivazione della variazione, la modifica del rappresentante legale.

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