La responsabilità del convenuto è stata accertata dal giudice di prime cure a titolo di colpa grave. Anche tale statuizione deve confermarsi, considerato che nella sua posizione di responsabile del Servizio era il referente per l’espletamento delle attività la cui omissione è oggetto di imputazione.
La posizione di responsabilità dell’Arch. X, unitamente al possesso da parte sua del “diploma di laurea attinente al posto ricoperto” e di “notevoli attitudini e capacità professionali” (attestato nella stessa motivazione degli incarichi annuali a lui conferiti), costituiscono elementi alla luce dei quali la sua condotta omissiva si pone in grave deviazione delle regole procedimentali dell’azione; deviazione che non trova giustificazione da parte sua in quanto, in virtù di tutti questi elementi, egli aveva la conoscenza (o avrebbe dovuto averla) della norma e degli effetti obbligatori che essa rifletteva sul Comune e, al suo interno, sui compiti del Servizio tecnico al quale era preposto.
La circostanza che sussistesse al tempo una incertezza tra i comuni del modenese su quale organo fosse competente a deliberare l’adeguamento non consente all’Arch. X di invocare la giustificazione dell’“incertezza” normativa per l’imputazione lui mossa, che non è quella di non aver deliberato, ma quella di non aver preso iniziative per consentire al Comune di provvedere – compiti che, come detto, rientrano invece con assoluta certezza tra le competenze del responsabile del Servizio tecnico; nemmeno alcuna incertezza può plausibilmente configurarsi in merito all’obbligatorietà dell’adeguamento annuale dei costi di costruzione, a fronte della chiarezza del disposto normativo che, come sopra visto, non lascia dubbi sul punto.
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