tratto da lentepubblica.it
Coronavirus, sospesa la mobilità obbligatoria nel Pubblico Impiego
lentepubblica.it • 10 Aprile 2020
 
Con un comunicato il Dipartimento della Funzione pubblica sospende  il termine previsto dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Ecco i dettagli.

Coronavirus, sospesa la mobilità obbligatoria nel Pubblico Impiego. L’obbligo non va inteso in senso stretto e quindi limitato solo ai nuovi concorsi, ma si estende anche all’utilizzo delle graduatorie per lo scorrimento delle quali, tra l’altro, non è più vincolante l’articolo 91, comma 4, del Dlgs 267/2000.
Ecco quali sono le nuove tempistiche.
Coronavirus, sospesa la mobilità obbligatoria nel Pubblico Impiego
In pratica il Dipartimento della Funzione pubblica, con comunicato del 9 aprile, sospende fino al 15 maggio il termine previsto dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001.
Il termine riguarda proprio la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale.
Questo istituto, adesso sospeso, si verifica quando il lavoratore dipendente pubblico viene trasferito per motivi dell’Ente da un ufficio all’altro della pubblica amministrazione collocato ad una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione.
Si ricorda che l’istituto della mobilità
  • da una parte implica la possibilità per il lavoratore di cambiare la propria attività lavorativa mantenendo invariata la posizione giuridica che gli è propria,
  • dall’altra consente alle amministrazioni interessate di risolvere celermente problemi legati al reclutamento di personale senza ricorrere al concorso pubblico.
Gli altri procedimenti sospesi
Non si tratta dell’unica proroga.
Tra le altre voci dunque sono sospesi i termini di comunicazione previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall’articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo.
Inoltre sono sospesi i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico.
È sospeso il termine di quindici giorni previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni.
Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria.
Poi, rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l’invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92.
Infine, sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche.
Procedimenti sospesi fino al 15 Maggio
Fermo restando che
“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”
tutti i procedimenti amministrativi elencati (tranne dove diversamente indicato) in capo al Dipartimento per la funzione pubblica sono interessati dalle sospensioni, ricordiamo, fino al 15 Maggio.

Nessun tag inserito.

Torna in alto