L’errore di calcolo sulla spesa per il servizio rifiuti non può essere recuperato nella Tari dell’anno successivo
di Vincenzo Giannotti
QUI la delibera della Corte dei conti Basilicata n. 4/2019
La presenza di errori di imputazione delle spese per la raccolta e smaltimento dei rifiuti non può essere inclusa nel o negli anni successivi, pena il concorso alle spese di utenti diversi da quelli che avrebbero fruito del servizio. Inoltre, la sottovalutazione delle spese in un dato anno, o in quelli successivi, rappresenta una specifica responsabilità amministrativa a carico di soggetti legati da rapporto di servizio con l’amministrazione che, con condotte commissive o omissive gravemente colpose, avessero determinato un danno ingiusto in conseguenza dei mancati introiti. Sono i chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Basilicata (deliberazione n. 4/2019).
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