dal sito ancebrescia.it

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, cosiddetto Decreto “Energia”.

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 2 marzo, reca importanti novità relativamente a molteplici aspetti di interesse del settore.

Si illustrano, di seguito, i principali contenuti della disposizione in commento.

CARO MATERIALI – ESTESE LE COMPENSAZIONI PER I LAVORI PUBBLICI ANCHE PER IL PRIMO SEMESTRE 2022

Il Decreto “Energia” all’art. 25, rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, proroga, con alcune modifiche, la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici anche per il primo semestre del 2022.

Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto per il 2021 dall’art. 1-septies, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”), convertito nella L. n. 106/2021) dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine  anno (Legge n. 234/2021, art. 1, co. 398) anche al secondo semestre del 2021.

Si illustrano, di seguito, i principali contenuti della disposizione in commento.

Ambito di applicazione (comma 2)

La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, pertanto il 2 marzo 2022. A tal fine, viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con DM da adottarsi entro il prossimo 30 settembre, l’elenco dei materiali da costruzione più significativi e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022.

Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del Decreto “Sostegni-bis” è rappresentata dall’espressa previsione per cui il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire le modalità di rilevazione messe a punto dall’ISTAT. A tal riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all’art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che l’Istituto di Statistica provveda a definire – sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (pertanto, entro il prossimo 27 aprile).

Modalità di erogazione delle compensazioni (commi 3 e 4)

I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:

– con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

– anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133, D.lgs. n. 163/2006, e dall’art. 106, co. 1,  lett. a), D.lgs. n. 50/2016: le compensazioni saranno determinate al netto di eventuali  riconoscimenti revisionali già liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022.

In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina relativa all’anno 2021, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – rilevate dal MIMS tramite proprio DM.

Anche per il primo semestre del 2022 (com’era per la disciplina 2021) è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni.

Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)

Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, per richiedere le compensazioni:

– per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;

– per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, co. 6, D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, co. 27-ter, D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, co. 1, D.L. n. 73/2021.

Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)

Le stazioni appaltanti dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

– il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

– ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

– somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, le stazioni appaltanti – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies, co. 8, D.L. n. 73/2021, e regolato dal DM MIMS del 30 settembre 2021.

Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sino alla concorrenza di un tetto massimo di € 150 milioni, a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

  • L’Installazione di pannelli diventa manutenzione ordinaria e non necessità di permessi, autorizzazioni o atti di assenso

“…l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,[…], o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché’ nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo  , comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Non si applica quindi questo articolo ad alcune aree ed edifici che hanno un pubblico interesse, quindi quelli cosiddetti “soggetti a vincolo”, che sono:

– le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

– i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

  • Modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25,comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.”

  • Risorse geotermiche – in alcuni casi gli impianti sono edilizia libera

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Con il medesimo decreto sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, nonché’ i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

 

FONDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA

  • Nuovi fondi alle opere già definite ammissibili

Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e’ autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno 30 dicembre2021, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022.

A tal fine e’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Risorse assegnate entro fine marzo

Il Ministero dell’interno, con decreto da adottare entro il 31marzo 2022[…] assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell’8 aprile 2021.

 

COSTO DELL’ENERGIA

Al fine ridurre gli aumenti intervenuti nel settore energetico il decreto prevede:

– l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

– l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

– un credito d’imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese energivore;

– un credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

 

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI 

Al fine di favorire la transizione verde e la riqualificazione dell’industria del settore automotive, il decreto prevede, fra l’altro, il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti.

A tal fine, viene istituito un fondo con una dotazione di trenta milioni di euro per l’anno 2022 e trenta milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

 

Si pubblica in allegato il testo del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) in commento

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti

 

IN ALLEGATO

decreto_legge_01_03_2022_17

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