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E’ legittimo il diniego di accesso agli atti nel caso di domanda di accesso generica
 
E’ legittimo il diniego di accesso agli atti nel caso di domanda di accesso generica, atteggiandosi l’indeterminatezza della domanda in un sostanziale controllo generalizzato sull’attività amministrativa, peraltro violativo della privacy.

Il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto in ragione della genericità dell’istanza, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione, atteggiandosi l’indeterminatezza della domanda in un sostanziale controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Si aggiunga, nel caso di specie, in senso ostativo all’accesso, l’evidente posizione poziore, rispetto a cui la trasparenza è sicuramente recessiva, rappresentato dal diritto alla riservatezza intestato agli altri enti concessionari di impianti sportivi, che siano debitori dell’amministrazione comunale e che, a buon diritto, possono non volere che si venga a conoscenza della propria situazione di insolvenza a fronte di un interesse accessivo così genericamente declinato

 
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Pubblicato il 05/03/2020
N. 02955/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05613/2019 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2019, proposto dalla A.S.D. Paolo Rosi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in Roma Via IV Novembre, 119/A;
 
nei confronti
A.S. Simon’S Green, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,, A.S. Cisco Roma, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,, Wellnes Town S.r.l. in persona del Legale Rappresentante P.T non costituiti in giudizio;
 
per l’annullamento
– del provvedimento di diniego opposto dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – Direzione sport – U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, Servizio Gestione Impianti Sportivi, Ufficio Impianti Municipio I – II – III- prot. EA/1464/2019, in riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata dalla A.s.d. Paolo Rosi, in data 15 Gennaio 2019, in ordine ai provvedimenti di decadenza, per mancato pagamento del debito pregresso emessi nei confronti di altri concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale e ai documenti da cui risultano debiti nei confronti del Comune di Roma, col relativo ammontare, dei concessionari di altri impianti sportivi di proprietà comunale;
– del provvedimento di diniego opposto dal Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, prot. CMRC-2019-53632, in data 1 Aprile 2019 in riferimento all’istanza di riesame presentata per conto dell’Asd Paolo Rosi, in data 11 Marzo 2019, in ordine ai provvedimenti di decadenza, per mancato pagamento del debito pregresso emessi nei confronti di altri concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale ;
per l’accertamento del diritto di accesso ex artt. 22 e ss della legge 241/1990 degli odierni ricorrenti alla documentazione predetta; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti all’ostensione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.L’associazione ricorrente ha impugnato il diniego frapposto dall’amministrazione comunale sull’istanza di accesso presentata in data 15 gennaio 2019, nonché il pedissequo provvedimento di diniego opposto dal Difensore Civico della Città Metropolitana con riferimento all’istanza di riesame depositata in data 11 marzo 2019, istanze con cui si richiedeva l’ostensione di una serie di documenti attinenti a rapporti concessori di impianti sportivi di proprietà comunale.
Deduce, in ricorso, l’ASD Paolo Rosi di gestire in concessione l’impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Roma Viale Tiziano n. 66/68.
Ricorda che, con determinazione dirigenziale del 1 ottobre 2018, è stata disposta dall’amministrazione comunale la decadenza della concessione, per mancato pagamento del debito pregresso, ai sensi dell’art. 21 lett. d) ed f) Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà capitolina (deliberazione dell’assemblea capitolina n. 11/2018), nonché la revoca ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di concessione.
Assume l’istante che, poiché da notizie apprese anche dalla stampa è risultato che numerosi concessionari di altri impianti sportivi comunali verserebbero in analoghe situazioni debitorie nei confronti del Comune, è interesse della ASD Paolo Rosi conoscere la documentazione inerente le altre vicende che vedono coinvolte molte altre associazioni sportive e, pertanto, il proprio pieno diritto di visionare ed estrarre copia:
1) degli atti su cui si fonda il debito pregresso che ha condotto all’emissione dell’atto di decadenza della concessione de qua;
2) degli atti presupposti al provvedimento di decadenza e da essi richiamati;
3) degli eventuali provvedimenti di decadenza, per mancato pagamento del debito pregresso, emessi nei confronti di altri concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale;
4) degli atti da cui risultano i debiti degli altri concessionari di impianti nei confronti del Comune di Roma, con il relativo ammontare.
Deduce ancora l’associazione ricorrente che l’amministrazione comunale, con nota del 7 febbraio 2019, ha chiarito di aver già messo a disposizione della ricorrente tutti i documenti di cui ai succitati punti 1) e 2) (vale a dire quelli relativi alla propria posizione), di non aver potuto, viceversa, riscontrare la chiesta ostensione con riguardo ai documenti di cui ai sopra citati punti 3) e 4), in quanto la domanda di accesso si palesava generica e tendeva ad un controllo generalizzato, peraltro violativo della privacy dei controinteressati.
Deduce l’istante di aver proposto, in data 11 marzo 2019, istanza di riesame al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, il quale accoglieva parzialmente la domanda ed invitava l’amministrazione ad ostendere gli atti relativi al pagamento del debito pregresso (laddove documentabile e non prescritto) e gli atti presupposti al provvedimento di decadenza de quo; rigettando viceversa la richiesta di accesso ai provvedimenti di decadenza emessi a carico di altri concessionari.
Sulla base di tali fatti, la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di accesso ed assume il proprio pieno diritto alla ostensione integrale anche della documentazione inerente gli eventuali provvedimenti di decadenza assunti nei confronti di altri concessionari di impianti sportivi.
Diritto all’accesso e giustificato dalla finalità difensiva, atteso che la ASD Paolo Rosi ha impugnato, con parallelo giudizio, l’atto di decadenza e revoca adottato dagli uffici comunali nei propri confronti.
La documentazione anelata, nell’ottica dell’istante, sarebbe massimamente utile a conoscere eventuali disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni debitorie e farebbe emergere circostanze idonee a dimostrare l’illegittimità dei criteri generali adottati dal Comune per trattare i vari circoli sportivi, in particolare quelli che hanno debiti nei confronti dell’amministrazione.
Assume ancora l’istante la determinatezza della domanda di ostensione, per nulla generica, bensì basata su notizie di stampa, capaci di circoscrivere la portata della richiesta con riguardo ai destinatari effettivi dei provvedimenti richiesti.
Ampiamente motivando come in ricorso, l’associazione ha concluso come trascritto in epigrafe.
Si è costituito il Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma, con memoria di mero stile, depositando documentazione.
Si è altresì costituita Roma Capitale, controdeducendo con memoria difensiva depositata in data 4 ottobre 2019, ed instando per il rigetto della domanda.
La causa, dopo due rinvii disposti su richiesta del difensore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 gennaio 2020.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorso deve essere dichiarato infondato.
3. Va premesso che la documentazione indicata ai superiori punti 1) e 2), e cioè gli atti su cui si fonda il debito pregresso (nei limiti in cui fosse documentabile e non prescritto) che ha condotto all’emissione dell’atto di decadenza nei confronti dell’associazione istante nonché gli atti presupposti al provvedimento di decadenza stesso, sono stati già messi a disposizione della ricorrente (e già prima in favore di un associato dell’ASD); con le conseguenze che alcun diniego di accesso è ravvisabile sotto tale profilo.
4. Quanto invece alla chiesta ostensione dei documenti menzionati ai superiori punti 3) e 4), laddove tendenti a conoscere eventuali provvedimenti di decadenza per mancato pagamento di debiti, emessi nei confronti di altri concessionari di impianti comunali ovvero gli atti da cui risultano le posizioni debitorie degli stessi concessionari di impianti sportivi nei confronti del Comune di Roma, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per genericità e difetto di posizione legittimante.
La ricorrente ha infatti indicato, nell’istanza di accesso originaria, solo taluni enti che, da notizie di stampa, risulterebbero morosi verso il comune, così indirizzando la richiesta in modo generalizzato ed ipotetico nei riguardi di coloro che si fossero trovati, quali concessionari, in situazioni analoghe a quella in cui versa l’esponente.
Ne risulta il carattere del tutto esplorativo della richiesta di ostensione, la quale costringerebbe l’amministrazione ad una elaborazione di dati, la cui già avvenuta formazione come documenti amministrativi è tutta da dimostrare.
Si aggiunga che neppure sembra esistente un interesse attuale e concreto riferibile ad una posizione qualificata intestata alla ricorrente, se non quella caratterizzata dall’intento di ricercare affannosamente situazioni simili alla propria, onde inferire una paventata disparità di trattamento nell’assunzione di atti di decadenza, che sarebbero stati adottati nei riguardi della ricorrente e, in ipotesi, non emanati nei riguardi di altri concessionari.
Va da sé che tale finalità è giuridicamente irrilevante ai fini della legittimazione all’accesso; senza contare che, trattandosi di un atto sostanzialmente sanzionatorio, non può certo assumersi una illegittimità del provvedimento di revoca / decadenza del titolo, laddove adottato nei propri confronti e non nei confronti di altri.
E’ peraltro nota la solida opinione giurisprudenziale, secondo cui il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto in ragione della genericità dell’istanza, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione, atteggiandosi l’indeterminatezza della domanda in un sostanziale controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
Si aggiunga, in senso ostativo all’accesso, l’evidente posizione poziore, rispetto a cui la trasparenza è sicuramente recessiva, rappresentato dal diritto alla riservatezza intestato agli altri enti concessionari di impianti, che siano debitori dell’amministrazione comunale e che, a buon diritto, possono non volere che si venga a conoscenza della propria situazione di insolvenza a fronte di un interesse accessivo così genericamente declinato.
Né rileva che taluni concessionari siano stati identificati in corso di giudizio, in quanto la spiegata azione si riferisce ad un diniego di accesso maturato a fronte dell’istanza originaria, presentata in data 15 gennaio 2019, nella quale si indicavano solo genericamente taluni concessionari, siccome citati da asserite notizie di stampa.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso, proposto nei soli sensi dell’accesso documentale ex lege 241/90 e non ai sensi del d.lgs. 33/2013, deve essere rigettato perché infondato.
Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano
 
Francesco Riccio
IL SEGRETARIO

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