tratto da entilocali-online.it
Tassazione separata Irpef: si applica agli emolumenti erogati a seguito di Sentenza
10 Feb, 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello 5 febbraio 2020, n. 24, ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a tassazione separata di emolumenti erogati a seguito di Sentenza a dipendenti assunti a tempo determinato, ad oggi non più in servizio.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, prevede l’applicazione della tassazione separata in caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
La tassazione separata prevista per gli arretrati da tale norma costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva. 
L’art. 21 del medesimo Testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente “l’Imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui (…) sono percepiti” (comma 1) … se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei 2 anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per il primo scaglione di reddito(comma 3) … l’Imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei commi 1 e 2 dell’art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono(comma 4)”. 
Inoltre, l’art. 29, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 600/1973, prevede che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Tuir, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli artt. 12 e 13, commi 1 e 2, del medesimo Dpr. n. 917/1986.
In base alle richiamate disposizioni, il soggetto erogante/sostituto d’imposta ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto di Sentenza. Per i predetti redditi, il citato art. 17 del Tuir prevede, al comma 3, ultimo periodo, che “gli Uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori Imposte dovute con le modalità stabilite negli artt. 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”. 
Nel caso di specie il Tribunale, con Sentenza, ha dichiarato il diritto delle parti ricorrenti a “vedersi restituire le somme trattenute a titolo di indennità integrativa speciale e, per l’effetto” ha condannato l’Istante “a restituire le trattenute effettuate in busta paga corrispondenti all’ex indennità integrativa speciale, pari all’importo di ciascun mese di Euro 538,30, e quindi al pagamento della complessiva somma di (…)”, per ciascun docente, “somme calcolate al lordo, oltre interessi legali come per legge”. 
Considerato che la Sentenza, nel definire gli importi complessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, l’Agenzia ha ritenuto che l’Istante dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Qualora l’Istante non sia a conoscenza dell’aliquota media dei singoli docenti determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir, potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il I scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal Giudice.

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