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I poteri di esclusione del RUP derivano dal ruolo di garanzia e controllo della procedura di gara
S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 11/2/2020)
Il TAR Molise, Campobasso, Sez. I, con la recentissima sentenza del 4 febbraio 2020 n. 39 sintetizza – una volta di più – il ruolo rivestito dal RUP nell’ambito del procedimento amministrativo contrattuale, aggiungendo ulteriori particolari alla configurazione del responsabile unico del procedimento quale soggetto imprescindibile e totalmente responsabile (volente o nolente) dello sviluppo del procedimento di gara.

A più riprese si è detto della centralità del RUP e, soprattutto, dell’impossibilità di prescindere da un riferimento unico, anche per evitare una parcellizzazione delle responsabilità che avrebbe per epilogo il consueto (atavico) approccio burocratico al procedimento amministrativo.

La stazione appaltante è tenuta ad individuare (attraverso un ordine di servizio del dirigente o del responsabile del servizio) una guida unica delle varie fasi del procedimento contrattuale da quella preparatoria (programmazione e progettazione) a quella pubblicistica (la fase della gara vera e propria) alla fase civilistica (dell’esecuzione del contratto).

Tali fasi, possono, anche – ossequiando quanto disposto dalla legge 241/90 –, essere affidate a specifici responsabili di procedimento (o di fasi) purchè a conduzione unitaria ovvero sotto la guida e la responsabiltià complessiva di un unico soggetto competente ad adottare i provvedimenti a valenza esterna e, se titolare del potere di spesa, anche ad adottare lo specifico impegno di spesa che segue l’aggiudicazione dell’appalto.

Se il responsabile unico del procedimento non viene individuato, le funzioni/compiti/responsabilità restano in capo al dirigente/responsabile del servizio che ha avviato il procedimento di gara così come emerge, in via generale, dall’articolo 5, comma 2 della legge 241/90.  

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