11/01/2019 – Fallimento società in house: il servizio deve essere esternalizzato

Sicilia, del. n. 217 – Fallimento società in house: il servizio deve essere esternalizzato

Pubblicato il 10 gennaio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere la partecipazione in una società in house di nuova costituzione, affidataria degli stessi servizi di un’altra società in house providing dichiarata fallita.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 217/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio 2019, hanno evidenziato che il comma 6 dell’articolo 14 del d.lgs. 175/2016 dispone che “nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.

La norma prevede l’obbligo per l’ente di ricorrere al mercato, una volta che si sia verificato il “fallimento dell’intervento pubblico”, inibendo la possibilità stessa di costituire o mantenere partecipazioni societarie operanti nell’ambito degli stessi settori di attività, già gestiti dalle società partecipate assoggettate a procedura concorsuale.

Il divieto opera in modo perentorio e prescinde dalla formale determinazione dell’ente in sede di ricognizione delle partecipazioni, di cui all’articolo 24 dello stesso T.U.

Si tratta, invero, di una disciplina a contenuto pubblicistico e sanzionatorio, che impone all’amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico e di procedere all’esternalizzazione del servizio, in conseguenza dell’insuccesso della formula societaria quale modulo organizzatorio di intervento diretto, comprovato dalla dichiarazione dello stato di insolvenza del soggetto partecipato.

In definitiva, il “fallimento” dell’intervento pubblico è “sanzionato” con l’obbligo di ricorrere al mercato.

L’amministrazione pubblica non potrà più assumere (almeno per cinque anni) l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione a una società c.d. in house (ossia suscettibile di un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri organi interni).

Dovrà, pertanto, ricorrere al mercato, avendo cura di esercitare le imprescindibili istanze di governance,ossia di coltivare gli interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo c.d. contrattuale sull’attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario…

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 217 -18

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