Stralci dell’intervento di Mario Gorlani (avvocato, Professore ordinario di diritto pubblico dell’Università di Brescia) tratto da “Costituzione e spoils system – Il caso dei Segretari comunali arriva alla Consulta” a cura di Nadia Maccabiani
“Pensando alle categorie elaborate dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza sullo spoils system, é sicuramente una figura apicale, ancorché tale apicalità non comporti una diretta supremazia gerarchica nei confronti dei dirigenti e degli uffici amministrativi; più difficile ritrovare quel rapporto di “fiduciarietà” nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza che abbiamo esaminato; né quella necessità di “preventiva condivisione dell’orientamento politico” che rappresenta un’ulteriore essenziale condizione di legittimazione dello spoils system.”
“La rassegna delle funzioni segretariali conferma che, ancora oggi, il ruolo del Segretario oscilla tra vocazioni diverse, non riducibili ad unità, che vanno dalla collaborazione con il livello politico al coordinamento degli uffi ci amministrativi, dalla funzione di responsabile anticorruzione a garante della legalità dell’azione amministrativa; e che, proprio in ragione di tale molteplicità di vocazione, risulta problematico pensarlo come organo che deve necessariamente essere in stretta sintonia politica con gli organi elettivi, perché questo porta a offuscare le altre funzioni che pure è chiamato ad esercitare.”
“La figura del meccanismo di decadenza/mancata conferma del Segretario comunale e provinciale non è mai giunta all’attenzione della Corte costituzionale. Lo sarà, per la prima volta, il prossimo 8 gennaio 2019 quando la Corte costituzionale si occuperà della questione di legittimità costituzionale dei tre commi dell’art. 99 Tuel, in relazione al parametro dell’art. 97 Cost., sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Brescia con ordinanza dell’11 settembre 2017…”
” Non può infine essere omessa qualche considerazione sul contenuto e sugli effetti di un’eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale della questione di legittimità che riguarda l’art. 99 Tuel. Se, infatti, la Corte pronunciasse una sentenza di accoglimento pura e semplice, si determinerebbe un vuoto normativo non semplice da gestire. La cancellazione dell’art. 99 infatti avrebbe l’effetto di rendere impossibile la nomina di nuovi Segretari comunali; con la conseguenza di una sostanziale stabilizzazione degli attuali ruoli (nel senso che, al rinnovo del sindaco, verrebbe meno la possibilità di sostituire fiduciariamente il Segretario con un altro), e con il rischio di dover di tornare – se mai ciò sia possibile – ai meccanismi di nomina ministeriale, nonostante siano stati abrogati da tempo. È comunque arduo ipotizzare anche una pronuncia interpretativa, per la chiarezza del dettato testuale. Resterebbe in campo l’ipotesi di una pronuncia additiva, che stabilisca che la cessazione dalla carica di Segretario allo scadere del mandato di sindaco debba essere condizionata ad una valutazione sull’operato e sui risultati raggiunti; nella consapevolezza però che un simile esito comporrebbe l’introduzione tramite il giudizio di costituzionalità di meccanismi valutativi che tocca al legislatore stabilire nelle forme e nei contenuti. Senza escludere l’ipotesi di una sentenza monito al legislatore, ad introdurre una disciplina del sistema di sostituzione dei Segretari, prima che la Corte pronunci eventualmente l’incostituzionalità dell’attuale art. 99 Tuel.”
“Nondimeno, alla luce degli interrogativi che abbiamo posto e delle riflessioni che abbiamo svolto, rimane fortemente dubbia la compatibilità con il quadro costituzionale dello spoils system dei Segretari comunali e provinciali, perché coglie di tale figura esclusivamente il profilo strettamente collaborativo con gli organi di governo, che pure non manca, ma “trascura” le molte altre funzioni che, in via autonoma, esercita nell’ente locale; compatibilità che potrebbe essere almeno parzialmente recuperata ancorando la mancata conferma (e anche la stessa conferma) del Segretario ad una motivazione stringente del relativo provvedimento e all’enunciazione di criteri obiettivi di scelta e di valutazione”
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