Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

​​​​​​Nella logica del sistema dell’amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere nel decreto tali poteri secondo l’apprezzamento della situazione concreta alla luce delle coordinate generali sopra tracciate.

Qualora dal decreto del giudice tutelare che conferisce i poteri all’amministratore di sostegno non risulti che lo stesso è abilitato a delegare un terzo al compimento di atti di gestione del patrimonio, ai fini del valido conferimento della delega, deve essere richiesto al giudice tutelare un adeguamento dei poteri conferiti, consentendo, al contempo, allo stesso di verificare le ragioni a sostegno dell’istanza, nonché l’eventuale adozione delle misure ritenute dallo stesso necessarie al fine di meglio tutelare le esigenze dell’amministrato.

Atto amministrativo – Procedimento amministrativo

Le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

Cooperativa e cooperazione

​​​​​​​Tra le cause di scioglimento della società cooperative e gli enti mutualistici per atto dell’autorità governativa, l’art. 2545-septiesdecies c.c. annovera il non perseguimento dello scopo mutualistico, il non essere in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti, il mancato deposito del bilancio di esercizio o l’omesso compimento di atti di gestione per due anni consecutivi.

Cons. St., sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9541, Pres. Volpe, Est. Cordì

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