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Lombardia, del. n. 304 – Incentivi per funzioni tecniche e spesa di personale

Pubblicato il 9 novembre 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, in particolare sull’imputabilità degli incentivi tra le spese del personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 304/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno ribadito che gli incentivi per funzioni tecniche di competenza 2017 soggiaciono al vincolo posto al complessivo trattamento accessorio dei dipendenti previsto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo del trattamento accessorio solo se relativi a contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data (Corte dei conti, se. Lombardia, del. n. 258/2018).

Come ribadito dai magistrati contabili, ai fini della corresponsione di detti incentivi, le attività incentivabili devono essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di “gara”, seppur in forma semplificata (Sez. Toscana, del. n. 19/2018).

Infine, deve ritenersi preclusa alle amministrazioni la possibilità di liquidare incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in ragione del chiaro quadro normativo.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 304 -18

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