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Risarcimento mancata assunzione
Al Segretario comunale, illegittimamente dichiarato non vincitore nel concorso per dirigente, vanno versate le differenze retributive
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
La storia molto lunga, di un contenzioso iniziato da un Segretario comunale nel 1999, per un concorso pubblico di dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, terminato con una sentenza dichiarativa del diritto del Segretario all’immissione nei ruoli dirigenziali del MEF dal 2000 (data di presa in servizio degli altri dirigenti) fino al 2006 data in cui il Segretario è stato posto in quiescenza, è terminata con una sentenza del TAR del Lazio che ha riconosciuto il risarcimento del danno da corrispondere al Segretario, anche se in misura diversa da quanto richiesto dal ricorrente.
La richiesta di risarcimento secondo il Segretario ed il MEF
In considerazione della oggettiva mancata immissione nel ruolo dei dirigenti, non essendo al momento più possibile l’esecuzione essendo il Segretario comunale in quiescenza, quest’ultimo ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze la corresponsione delle somme spettanti, a titolo di retribuzioni non percepite per colpa della P.A. a far data dal 2000 – epoca di immissione nelle funzioni di tutti i vincitori della selezione concorsuale – sino al 2006 – anno di collocamento in quiescenza-, nonché alla corresponsione delle somme non percepite a titolo di aggiornamento della pensione di dirigente, di liquidazione e di fondo pensionistico, oltre agli interessi legali.
Da parte sua il Ministero dell’Economia ha evidenziato che il trattamento economico, eventualmente riconoscibile al ricorrente, dovrebbe essere parametrato a quello di un soggetto che, avendo superato la procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ha ottenuto la qualifica di seconda fascia ed è in attesa di conferimento dell’incarico, specificando che il trattamento economico non percepito per il mancato tempestivo inserimento in graduatoria sarebbe solo quello relativo al possesso della qualifica e non anche quello concernente l’indennità di risultato e la quota stipendiale connessa all’effettivo espletamento delle mansioni e degli incarichi dirigenziali.
L’eccezione di prescrizione del MEF non accolta dal TAR
Il Ministero si è difeso evidenziando che, le somme reclamate dal ricorrente sono prescritte, dovendosi ritenere per il computo iniziale per il decorso del termine la data di emanazione del provvedimento lesivo avvenuto in data 20.7.2000. L’eccezione di prescrizione non è stata accolta dal Tribunale amministrativo di primo grado, in quanto il provvedimento lesivo correttamente individuato nell’anno 1999, è stato tempestivamente impugnato e il relativo giudizio si è concluso, con il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del Tribunale amministrativo con sentenza del 2009 non impugnata e quindi definitiva. Sostiene, infatti, il Collegio amministrativo che per il costante orientamento giurisprudenziale, la domanda, proposta al giudice amministrativo, di annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con la conseguenza che la prescrizione già interrotta può iniziare a decorrere nel giudizio risarcitorio dal passaggio in giudicato della statuizione del giudice amministrativo (tra le tante, Cass. civ. 10395/2012Cass. civ. 4874/2011). A tal fine il TAR ha intimato al MEF di depositare una relazione, con annessa documentazione, relativa alla retribuzione corrisposta a soggetti in possesso della qualifica dirigenziale corrispondente a quella spettante al ricorrente a seguito dell’inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
La decisione del TAR
A fronte dell’inerzia del MEF nel depositare quanto richiesto, il Collegio amministrativo ha proceduto alla sentenze di merito accogliendo il ricorso del Segretario comunale quantificando le somme dovute in modo diverso da quanto dallo stesso prospettato.
E’ indubbia, secondo il Collegio amministrativo, la colpa del Ministero sancita nella sentenza del TAR del 2009, in quanto nonostante le disposizioni chiare del bando di concorso che facevano riferimento al “servizio effettivamente prestato” e non al servizio di ruolo, al Segretario non furono correttamente assegnati i punteggi dei titoli consistenti nell’aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni in qualità di Segretario comunale reggente e di Ufficiale delle Forze Armate con il grado di Sottotenente. Questi titoli se correttamente valutati avrebbero al Segretario di posizionarsi in posizione utile nella graduatoria per la nomina a dirigente.
Accertata la colpa grave del Ministero è necessario procedere alla quantificazione del danno che, nel caso di specie, non può essere l’integrale retribuzione che è stata corrisposta ad un dirigente di seconda fascia in quanto la stessa è composta anche da voci della retribuzione variabile e dalla retribuzione di risultato che sono strettamente connesse all’effettivo espletamento delle mansioni che nel caso di specie è mancato (cfr. Cons. Stato, n. 294/2001). Spettano, invece, al ricorrente il seguente risarcimento:
– le differenze retributive quantificate tenendo conto di quanto percepito dal ricorrente e quanto corrisposto ad un vincitore del medesimo concorso dal momento dell’attribuzione della qualifica di dirigente di seconda fascia in attesa di conferimento dell’incarico sino alla data di pensionamento;
– l’ammontare delle contribuzioni pensionistiche (ivi inclusi la liquidazione e il fondo pensionistico) che in relazione a dette differenze retributive l’Amministrazione avrebbe dovuto versare all’ente di previdenza obbligatoria.
Quantificato il risarcimento del danno subito dal Segretario comunale ricorrente, il Ministero dell’Economia dovrà formulare, entro 60 giorni, la proposta di pagamento di una somma che tenga conto sia delle voci di danno ritenute risarcibili sia dei criteri previsti per la quantificazione delle stesse secondo la presente sentenza.

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