tratto da lasettimanagiuridica.it
Le prove concorsuali per gli invalidi debbono assicurare parità di condizioni, anche ricorrendo a locali dedicati
 
(SF) Una candidata lamenta di avere sostenute le prove concorsuali in condizioni disparità poiché, pur usufruendo di un tempo supplementare, allo scadere delle ore concesse agli altri candidati, il brusio di questi ultimi non le ha consentito la necessaria concentrazione. Nel ricorso presentato al TAR Sardegna (9318/2020) tra gli altri motivi aggiunge il diniego di potervi avvalere dello strumento per la misurazione della glicemia.
I giudici riconoscono pregio esclusivamente alla prima richiesta affermando che gli articoli 4 e 20 della legge 104/1992, per quanto  non prevedano espressamente che per i candidati con condizioni di handicap debbano essere previste delle aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso, è tuttavia vero che l’Amministrazione debba far uso della discrezionalità, che al riguardo la legge le riserva, individuando le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto dei candidati nei fatti non risulti poi vanificato, ad esempio perché la fruizione dei tempi aggiuntivi non sia piena ed effettiva, come è avvenuto nel caso di specie.
Difatti la scelta dell’Amministrazione di accorpare in un’unica aula candidati con esigenze diverse e senza alcuna misura atta a rispettare la necessità di concentrazione dei candidati durante i tempi aggiuntivi, si è rivelata irrazionale e ha comportato che la ricorrente non ha potuto godere pienamente di un diritto che trova il proprio fondamento nel principio costituzionalmente riconosciuto di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.).
Al riguardo, considerato che il danno, riconducibile all’esito negativo della prova in questione, può essere superato solo previa reiterazione della prova stessa, in termini tali da assicurare la par condicio dei concorrenti, dall’accoglimento del presente motivo deriva altresì la condanna dell’Amministrazione a consentire la reiterazione della prova alla ricorrente.

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