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Legittima l’ordinanza sindacale anche in materia ambientale se c’è indifferibilità e urgenza

di Alessandro V. De Silva Vitolo
Pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti allorquando se ne configurino i relativi presupposti; invero, l’ordinanza sindacale può essere utilizzata anche per evitare che un danno si verifichi o che si aggravi, prevalendo comunque l’esigenza di dare tutela all’interesse pubblico esposto a lesione, alla stregua dell’articolo 3 quater introdotto nel testo del Dlgs n. 152/2006 dal Dlgs n. 4/2008. È quanto afferma il Tar per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 246/2019.
 

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