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Area pedonale: l’individuazione è di esclusiva competenza del Comune

LUNEDÌ 09 LUGLIO 2018 08:17

Tar Sicilia: l’istituzione di una zona pedonale è riservata per legge all’organo politico, ed in particolare alla giunta comunale, come stabilito dall’art. 7, comma 9 del C.d.S

I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato ex art. 7 comma 9 C.d.S. “tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territori”.

Lo ha ricordato il Tar Sicilia con la sentenza 1299/2018 dello scorso 8 giugno, che ha respinto il ricorso di alcuni commercianti di un comune siciliano contro l’attivazione di un’area pedonale.

La scelta sull’attivazione, ricorda il Tar, è ampiamente discrezionale e compete ad un organo politico come la giunta. Pertanto, il precedente protocollo d’intesa sottoscritto tra comune e associazione dei commercianti – sulla base del quale era stato proposto il ricorso – non ha alcun valore giuridico trattandosi di un atto di impegno esclusivamente politico.

In definitiva, l’ampiezza degli interessi posti a fondamento dell’istituzione di zone pedonali e l’attribuzione del relativo potere a un organo politico e non tecnico (Giunta comunale) rendono evidente l’ampia discrezionalità amministrativa, confinante con valutazioni politiche, che connotano l’esercizio del relativo potere.

Tar Sicilia sentenza 1299-2018

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