10/06/2022 – Nei comuni in dissesto la delibera IMU non ha effetto retroattivo.

CTR Campania, sentenza n 3742 del 2 maggio 2022

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo.

Il Collegio ribadisce il principio generale della irretroattività degli atti impositivi in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto.

Pertanto nella fattispecie per cui è causa trova applicazione l’art. 251 D. Lgs. 267/2000, volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto dell’ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo.

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