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Annullabile l’esclusione del candidato se gli argomenti della prova orale non sono attinenti al profilo professionale

 

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Un candidato ad un concorso pubblico per istruttore direttivo, profilo professionale di geologo, dopo aver sostenuto in modo brillante le due prove scritte veniva escluso dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei per aver conseguito un punteggio non sufficiente nella prova orale. Nel merito, il candidato estromesso si duole delle domande sottoposte dalla commissione di concorso, per mancata attinenza con il profilo professionale richiesto di geologo. Il ricorso da parte del candidato innanzi al Tribunale amministrativo regionale, è stato motivato da un eccesso di potere sotto la forma di disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri candidati, ai quali, invece, sarebbero stati posti quesiti attinenti al profilo tecnico di geologo. Nel caso del candidato ricorrente, invece, i quesiti posti alla prova orale sarebbero assolutamente estranei alle materie di esame indicate dalla Commissione, ma anche del tutto inconferenti con il carattere tecnico del profilo concorsuale. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe viziato anche da difetto di motivazione, in quanto i criteri stabiliti dalla Commissione, con riferimento alla prova orale, non sarebbero idonei a determinare parametri di valutazione con dati ed elementi certi.
Secondo l’ente, invece, i quesiti posti dalla Commissione sarebbero talmente ampi nella loro formulazione da mettere certamente in grado il candidato nella condizione ottimale per dimostrare le sue capacità e conoscenze, anche specificamente riferite al ruolo che sarebbe andato a ricoprire in un ente locale in qualità di istruttore direttivo tecnico.
I criteri ed i quesiti posti
Per lo svolgimento e la valutazione della prova orale la Commissione avrebbe proceduto nel seguente modo: estrazione da parte dei candidati di n. 10 quesiti tra quelli della banca dati riferita alla prima e alla seconda prova scritta (con assegnazione di 1 punto per ogni risposta esatta); la scelta da parte della Commissione di un quesito tra i 10 estratti dal candidato dove il candidato avrebbe dovuto motivare e argomentare la risposta data (con punteggio massimo di 10 punti); estrazione di un ulteriore quesito da parte del candidato in modo tale da consentirne una breve discussione, in base alla quale la Commissione (con punteggio massimo fino a 15 punti) avrebbe dovuto valutare le conoscenze specialistiche dimostrate. La Commissione, infine, avrebbe avuto a disposizione un ulteriore punteggio (massimo di 5 punti) da assegnare per le capacità di sintesi e per la proprietà espositiva e di linguaggio dimostrate durante la prova.
Precisata la metodologia, i quesiti estratti dal candidato oggetto dei punteggi più elevati, riguardavano: a) “Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria”; b) “i rapporti tra i livelli di governo nel nostro ordinamento dopo la riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica”.
Le conclusioni del Collegio amministrativo
Premette il Collegio amministrativo di primo grado come il bando di concorso prevedeva che le materie della prova orale stabilite riguardavano materie attinenti il profilo professionale di geologo, con valenza prettamente tecniche e non di natura giuridica, sulle quali la Commissione avrebbe dovuto valutare le capacità teoriche del candidato. Rileva, allora il Collegio, che se è vero che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l’esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, è altrettanto vero che spetta al giudice amministrativo la propria competenza solo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (Cons. di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864Cons. di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506). Nel caso di specie si rientra proprio nelle ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza, in quanto il primo quesito posto è di assoluta estraneità con le materie oggetto delle prove orali, mentre il secondo quesito, il quale avrebbe dovuto consentire alla Commissione la valutazione delle conoscenze specialistiche dimostrate al candidato, si sarebbe allontanato dalle materie specialistiche della funzione di geologo per rientrare in materie prettamente giuridiche e, segnatamente, di diritto pubblico e costituzionale.
Conclusioni
Secondo, pertanto, il Collegio amministrativo di primo grado essendo i quesiti posti dalla Commissione estranei alle materie oggetto delle prove orali, l’esclusione del candidato dalla prova orale deve essere annullata, così come la graduatoria stilata dall’ente con possibilità da parte dell’amministrazione di ripetere la prova orale i conformità alle materie previste dal bando, con pagamento delle spese di giudizio.

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