Qualora la parte privata rivendichi il diritto al risarcimento del danno da ritardo, sul presupposto che – se l’Amministrazione avesse provveduto tempestivamente – il bene della vita, assicurato dalla norma poi dichiarata incostituzionale, sarebbe stato conseguito, l’interesse deve ritenersi non meritevole di tutela; infatti, il vantaggio che ci si duole di non aver ottenuto sarebbe stato comunque un vantaggio contra Costitutionem, e come tale non tutelabile in via risarcitoria.
– Non risultano precedenti in termini.
Con la sentenza in commento il Tribunale si è occupato dell’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza del permesso di costruire in sanatoria ex art. 12, comma 4-bis della l. reg. Campania n. 19 del 2009 in forza della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma posta a fondamento della domanda.
Parte ricorrente sosteneva che la declaratoria di incostituzionalità fosse stata applicabile solo in ragione dell’illegittimo ritardo dell’Amministrazione nella definizione dell’istanza presentata. Per cui, se l’Amministrazione avesse esitato tempestivamente l’istanza di sanatoria, il bene della vita richiesto sarebbe stato concesso, in quanto il provvedimento sarebbe intervenuto prima della declaratoria di incostituzionalità della norma in questione.
Il T.a.r. per la Campania ha ritenuto infondata la pretesa poiché la declaratoria di incostituzionalità, a differenza di un mutamento normativo sopravvenuto, espunge dall’ordinamento una norma in contrasto con la Costituzione con effetti ex tunc. Il limite dei diritti quesiti per la retroattività della pronuncia della Corte risponde unicamente ad esigenze di stabilità dei rapporti ormai definiti, ma non sancisce la legittimità degli stessi. Tantomeno legittima la pretesa ad una definizione tempestiva dei rapporti pendenti al fine di non vedersi applicare la pronuncia di incostituzionalità nel frattempo sopravvenuta.
TAR Campania, Sez. II, sent. del 30 gennaio 2023, n. 670.
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