tratto da self-entilocali.it
Abruzzo, del. n. 179 – Alienazione società partecipata
Pubblicato il 7 febbraio 2020
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla procedura di alienazione di una partecipazione societaria dell’ente, in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016, e alla corretta determinazione del prezzo di vendita della stessa e all’eventuale possibilità per la società interessata di poter acquistare le proprie azioni in caso di mancata alienazione delle stessa da parte della p.a. socia.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 179/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2020, hanno ribadito che:
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È rimessa alla discrezionalità dell’ente individuare il metodo di valutazione della partecipazione più congruo per la valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta ai fini della determinazione del prezzo di vendita (Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. 25/2014);
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In caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, l’art. 24, comma 5 del d.lgs. 175/2016 dispone che la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dagli artt. 2437-ter, 2 comma, 2437-quater c.c. (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 79/2018);
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Ove non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri soci e la società non avesse le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, residua l’obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviando la liquidazione.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, la determinazione del prezzo di vendita della partecipazione azionaria della p.a. socia è rimessa alla libera scelta del metodo di valutazione ritenuto più adeguato. In caso di mancata alienazione, la partecipazione azionaria può essere acquistata dalla stessa società, laddove ciò non fosse possibile a causa della mancata sussistenza di riserve disponibili per effettuare l’acquisto si dovrà procedere allo scioglimento della società e messa in liquidazione.
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