tratto da self-entilocali.it

Affidamento di un incarico all’esterno: criteri da seguire e riparto delle responsabilità

 

Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 4 agosto 2015, n. 142

di Giancarlo Astegiano

La pronuncia in esame tratta alcune questioni di rilievo particolare in materia di incarichi a soggetti esterni e della ripartizione della responsabilità fra organi politici ed apparato dirigenziale dell’Ente.

In relazione alla prima questione viene ribadito che l’ente locale non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, poiché questa operazione, di fatto, rappresenterebbe una forma atipica di instaurazione di un impiego pubblico, con violazione sostanziale delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.

Inoltre, è stato ribadito che nei casi nei quali gli affidamenti di incarichi esterni abbiano carattere fiduciario, come avviene nei casi previsti dall’art. 110 del Tuel, l’Ente non ha un potere illimitato, ma deve conformarsi a canoni di ragionevolezza e buona amministrazione, verificabili e sindacabili in sede giurisdizionale e, conseguentemente, prima di procedere all’affidamento, occorre verificare se all’interno vi siano figure professionali che possano svolgere l’attività e la scelta dell’incaricato esterno deve avvenire a seguito di una procedura preceduta da adeguata pubblicità.

La seconda questione trattata dalla pronuncia riguarda un aspetto, da sempre, controverso.

E’ stato ribadito, in base a consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, che la responsabilità degli organi politici (Giunta, Consiglio), che hanno posto in essere provvedimenti che hanno arrecato un danno all’Ente, non sussiste nei casi nei quali le decisioni siano state assunte sulla base del parere reso da un organo tecnico.

E’ indubbio che, da un punto di vista teorico, in base alla distinzione fra poteri di indirizzo e di gestione, l’attribuzione della responsabilità in relazione ai singoli atti gestionali non dovrebbe presentare alcun problema, anche se l’esperienza dimostra che, in concreto, l’intreccio fra competenze e l’assunzione delle concrete decisioni è molto più complesso, considerato che sono molte le decisioni assunte, direttamente o indirettamente, dagli organi politici.

Nei casi nei quali si verifica un danno diventa, quindi, più difficile individuare le effettive responsabilità.

Peraltro, la materia è destinata a subire cambiamenti, che potrebbero incidere anche sui consolidati orientamenti giurisprudenziali, quando verrà attuata la delega contenuta nell’art. 17, co. 1, lett. t), della legge 7 agosto n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, nella parte in cui prevede il “rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale”.

E’ indubbio che le modalità di attuazione della delega potranno influire, in concreto, sulla futura attività gestionale degli Enti e sull’accertamento delle conseguenti responsabilità.

 

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