09/08/2019 – Un Comune non può revocare il revisore dopo un parere negativo  

Un Comune non può revocare il revisore dopo un parere negativo  

di Guglielmo Saporito – Il Sole 24 Ore – 08 Agosto 2019
Rafforzati i poteri dei revisori degli enti locali, il cui incarico non può essere revocato a causa di un loro parere contrario alle aspettative dell’ Amministrazione. Lo sottolinea il Tar di Brescia, con la sentenza 30 luglio 2019 n 716, approfondendo il contenuto del rapporto di fiducia tra ente e revisore. Il caso esaminato riguardava un parere negativo sulla proposta di bilancio di previsione, parere giuridicamente e tecnicamente corretto, ma sgradito perché finalizzato ad anticipare l’ avvio di una procedura di riequilibrio finanziario: di qui la revoca dell’ incarico, annullata poi dal Tar perché nell’ atteggiamento del revisore non era ravvisabile alcun inadempimento ai doveri professionali. Nel caso concreto, un Comune, allo scopo di incentivare il turismo invernale, aveva costituito una Srl per gestire impianti di risalita dell’ Alta Valle Brembana. La società è poi fallita, con riflessi sul bilancio dell’ ente locale, che vantava crediti consistenti.
Un revisore del Comune ha ipotizzato la necessità di cancellare i suddetti crediti, provocando un risultato di amministrazione negativo, da coprire subito. Il sindaco aveva chiesto al revisore di collaborare con gli uffici comunali (articolo 239, comma 1 del Dlgs 267/00, testo unico enti locali), per includere nella proposta di bilancio di previsione le modifiche necessarie, in modo da sottoporre al consiglio comunale uno schema di deliberazione con il parere favorevole, o almeno condizionato, del revisore dei conti. Il revisore tuttavia ribadiva le proprie opinioni, precisando che il consiglio comunale (articolo 239, comma 1-bis, Dlgs 267/00), poteva motivatamente discostarsi dal parere negativo del revisore. Preso atto del parere negativo del revisore, il Comune ha infine approvato il bilancio di previsione, ma subito dopo ha dichiarato la cessazione del rapporto di fiducia con il revisore.
Di qui l’ intervento del Tar secondo il quale il parere del revisore era professionalmente corretto, in quanto finalizzato ad anticipare l’ avvio della procedura di riequilibrio finanziario: non ne poteva quindi derivare la revoca del rapporto fiduciario. In ambito amministrativo, con l’ eccezione di alcuni incarichi pubblici individuati dalla legge (Corte costituzionale 23/19), non rileva la fiducia soggettiva tra le persone; la fiducia è invece intesa in senso oggettivo, come coerenza tra la funzione rivestita e le azioni poste in essere sulla base della funzione. Di conseguenza, l’ Amministrazione può dichiarare di non avere più fiducia nel revisore dei conti solo se quest’ ultimo non adempie gli obblighi della propria funzione (Consiglio di Stato, 2785/2018), perché è evidentemente impossibile continuare una collaborazione se una delle parti non interpreta lealmente il proprio ruolo (articolo 235, comma 2, Dlgs 267).

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