Poiché l’opuscolo non ha carattere impersonale, il carattere lesivo della condotta contestata è confermato dalle indicazioni fornite da AGCOM con deliberazione n. 598/16/CONS, secondo cui l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai Comuni in periodo elettorale attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, quali il c.d. Bilancio sociale di mandato, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella predetta pubblicazione non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben potevano essere diffuse in un momento successivo alla conclusione della campagna [elettorale].
La comunicazione non aveva il requisito dell’impersonalità, in quanto l’opuscolo “Bilancio sociale 6/2014-6/2016” riportava numerose foto del Sindaco e degli Assessori.
Osserva infine questo giudicante che le osservazioni svolte dalla Procura generale in ordine alla concorrente responsabilità dell’assessore colgono nel segno laddove affermano che essa non era idonea comunque a esonerare il dirigente dalle responsabilità sue proprie; anzi, l’aver prestato accondiscendenza all’ingerenza dell’assessore, a seguito della quale si sia lasciato scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie (o abbia rinunciato ad esercitarle), non lo solleva da responsabilità, ma conferma il carattere lesivo della condotta
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