tratto da Italia Oggi Sette - 08 Luglio 2019

Marcia indietro sugli appalti – La Sbloccacantieri cambia 53 articoli del Codice. Si torna a regolamento, commissari interni e minor prezzo. I professionisti: rischio disorientamento

di MARINO LONGONI – Italia Oggi Sette – 08 Luglio 2019
Si scrive Sbloccacantieri, si legge Riformacantieri. La legge 55 del 2019 interviene massicciamente sul cosiddetto Codice appalti. Con l’ obiettivo di semplificare le procedure di aggiudicazione, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell’ ambito dei contratti pubblici e che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal ministero delle infrastrutture. E in parte per consentire il superamento di procedure di infrazione derivanti dal mancato rispetto di direttive europee in materia di contratti pubblici. Ma già il fatto che vengano modificati 53 articoli dell’ attuale Codice può far parlare di una sorta di controriforma.
Soprattutto il cambio di rotta sulla «filosofia» della regolamentazione, consente di usare questo termine. La legge Sbloccacantieri, infatti, abbandona la soft law rappresentata dalle linee guida dell’ Authority anticorruzione a favore del ritorno al regolamento del codice appalti. L’ Anac era la «sfida» di Renzi e dei suoi consulenti giuridici ma le pubbliche amministrazioni hanno preferito avere norme cogenti sulle quali poggiarsi. In realtà, a dirla tutta, il beneficio della soft law, che dovrebbe consistere nell’ adattare le regole più velocemente e con maggiore flessibilità, non si è di fatto verificato: per modificare una linea guida dell’ Anac ci è sempre voluto molto tempo, quasi come cambiare un decreto. Il ritorno al regolamento risolve invece il problema più grande del Codice di Renzi: gli oltre 60 provvedimenti di attuazione.
La Sbloccacantieri fa marcia indietro sull’ aggregazione delle stazioni appaltanti consentendo ai comuni non capoluogo di provincia di derogare all’ obbligo di utilizzare le centrali di committenza, mentre il Codice del 2016 puntava molto sulla riduzione delle stazioni appaltanti e sulla loro qualificazione. Per non parlare dei commissari di gara esterni alla p.a.: la nuova legge sancisce di fatto la rinuncia a essi e sino a fine 2020 si potranno di nuovo nominare commissari interni alle amministrazioni senza obbligo di sceglierli dall’ elenco Anac. Peraltro poco popolato e con compensi per i commissari in alcuni casi ridicoli considerando le responsabilità. La legge 55 reintroduce la possibilità di affidare lavori sulla base del solo elemento economico (il cosiddetto «minor prezzo»), fino alla soglia dei 5,4 milioni stabilita dall’ Europa; oggi c’ è invece obbligo di affidare con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa che tiene conto dei profili qualitativi e non del solo prezzo.
Mentre si abbandona il principio della centralità del progetto esecutivo consentendo di affidare all’ impresa un compito che oggi è del progettista. E poi l’ affidamento diretto con richiesta di tre preventivi per lavori fino a 150 mila euro, oggi possibile fino a 40 mila euro, e l’ eliminazione della terna obbligatoria dei subappaltatori, facendo saltare il divieto di indicare come subappaltatore una impresa che aveva partecipato alla gara senza vincerla. Il presidente dell’ Anac, Raffaele Cantone, ha parlato di incentivo a delinquere ed espresso forti critiche su questo punto. Critiche a quanto pare non isolate, come dimostra l’ inchiesta condotta da ItaliaOggi Sette tra i maggiori avvocati amministrativisti i quali mettono in evidenza soprattutto il rischio di rimanere disorientati per l’ affastellarsi di norme in poco tempo.

Nessun tag inserito.

Torna in alto