Quando il Sindaco agisce quale responsabile dell’ufficio tecnico (prima ancora di essere proclamato sindaco e…) senza aver posto in essere un provvedimento di nomina in tal senso
Né a tal fine può valere l’atto successivo del Sindaco n. 23 del 21 luglio 2017 con il quale egli ha avocato a sé la responsabilità di 6 aree e servizi comunali.Infatti tale atto non può avere l’effetto di ratifica di atti precedentemente adottati, per almeno tre ragioni: in primo luogo non lo prevede espressamente e quindi non può produrre effetti retroattivi; in secondo luogo l’atto del 21 luglio 2017 è stato adottato dal Sindaco nell’esercizio di un potere organizzatorio, come si desume dal fatto che ha per oggetto aree e servizi comunali, mentre l’atto di sospensione dell’esecuzione della SCIA presentata dalla ricorrente è un atto di gestione; in terzo luogo perché non ha per oggetto l’atto da ratificare.”
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