09.06.2015 – Dirigenti, sulle retribuzioni di posizione le amministrazioni scelgono in autonomia

Dirigenti, sulle retribuzioni di posizione le amministrazioni scelgono in autonomia

di Arturo Bianco

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I dirigenti non hanno diritto a vedersi nuovamente graduate le posizioni e, quindi, la relativa indennità ogni qual volta vi è una qualche variazione degli incarichi conferiti. Né le amministrazioni hanno un termine entro cui provvedere. Siamo in presenza di scelte che appartengono alla autonomia delle amministrazioni, costituendo atti di macrorganizzazione, ed essi non hanno natura “paritetica”. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza del tribunale di Firenze n. 61/2015. 

I principi contenuti in tale pronuncia sono assai importanti, in quanto definiscono la pesatura delle posizioni dirigenziali non come un diritto dei singoli dirigenti, ma come una scelta che appartiene alla sfera della discrezionalità delle amministrazioni. Il diritto dei dirigenti, per come definito dal legislatore, è unicamente quello di avere una retribuzione di posizione e che la sua misura sia determinata con criteri predeterminati dalle amministrazioni all’interno della forcella prevista dal contratto nazionale. Occorre comunque ricordare che, sulla scorta delle indicazioni dettate dalla magistratura contabile, le amministrazioni hanno un vero e proprio obbligo di graduare le posizioni dirigenziali per determinare la misura della relativa retribuzione, determinandosi in caso contrario una scelta illegittima e la maturazione di responsabilità amministrativa.

Il caso esaminato 

Con la sentenza sono state bocciate le richieste avanzate da un dirigente tese ad ottenere la reintegrazione della indennità di posizione maggiorata che gli era stata riconosciuta dall’ente e successivamente annullata a seguito di vizi nella procedura di determinazione o, in subordine, ad ottenere una nuova pesatura.

La sentenza è molto netta nel fissare due paletti alle aspettative dei dirigenti. In primo luogo ci viene detto che «dalla normativa non può farsi discendere un obbligo di provvedere della PA, ogniqualvolta si verifichi una modifica organizzativa, ma anche, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non è previsto alcun termine specifico per la determinazione della retribuzione di posizione, essendo questa rimessa unicamente al procedimento di graduazione delle funzioni svolto da parte dell’Amministrazione». Ci viene inoltre detto che «l’attività di ripesatura non può involgere singole posizioni lavorative, essendo concepita come complessiva su tutte le posizioni dirigenziali dell’Ente, ai fini dell’attribuzione del peso strutturale e strategico di ciascuna struttura dirigenziale».

Obblighi delle amministrazioni 

Per cui le amministrazioni hanno unicamente un obbligo a provvedere, nel senso che devono graduare la misura della retribuzione di posizione al rilievo degli incarichi conferiti ai singoli dirigenti. E devono al riguardo darsi preventivamente dei criteri di carattere generale. Tale scelta deve essere effettuata con un provvedimento della giunta su cui, come relazioni sindacali, si deve dare luogo alla informazione preventiva ai soggetti sindacali e, a richiesta, alla concertazione. Gli enti hanno numerosi spazi di autonomia nella determinazione dei criteri, limitandosi la contrattazione collettiva nazionale di lavoro a dettare principi assai ampi, quali la «collocazione della struttura, la complessità organizzativa, le responsabilità gestionali interne ed esterne». 

Il vincolo della graduazione non scatta inoltre tutte le volte che vi sia una limitata modifica alla struttura organizzativa delle singole amministrazioni, che hanno al riguardo una ampia sfera di apprezzamento discrezionale, sia per la decisione di procedere o meno in questa direzione, sia per la determinazione del termine. Assume un notevole rilievo anche la indicazione contenuta nella sentenza dei giudici fiorentini, per cui la graduazione delle posizioni prescinde dai singoli dirigenti cui gli incarichi sono conferiti.

Si deve infine ricordare che questi principi vanno applicati anche ai titolari di posizione organizzativa, sia negli enti in cui vi sono i dirigenti, sia negli enti che ne sono sprovvisti. Per cui anche la loro indennità di posizione deve essere graduata dalle singole amministrazioni.

 

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